PERDITA INCOLPEVOLE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROVA TESTIMONIALE

PERDITA INCOLPEVOLE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROVA TESTIMONIALE

“Ove il contribuente, nella specie, il curatore fallimentare, dimostri di esser nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si de ve fare riferimento alla regola generale fissata dall'art. 2724 c.c., n. 3. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra
alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall'onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativi della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti” (C.Cass. sent. n. 5182 del 4 marzo2011).
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Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria

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