NOTIFICA DELL’APPELLO E LITISCONSORZIO NECESSARIO
“La notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331, cod. proc. civ.” (C.Cass. sent. n. 170 del 4 gennaio 2011).
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito http://www.dirittodimpresa.com/
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
“La notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331, cod. proc. civ.” (C.Cass. sent. n. 170 del 4 gennaio 2011).
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