TIA1 E TIA 2 SONO DUE ENTRATE DISTINTE BASATE SU NORME LEGISLATIVE DIVERSE.
LA PRIMA E’ UN TRIBUTO, L’ALTRA NO (PER IL MOMENTO).
ALLA TIA2 SI APPLICA L’IVA E LA RELATIVA RISCOSSIONE NON PUO’ ESSERE AFFIDATA AL SOGGETTO GESTORE.
Con il Parere del 28 gennaio 2011 anche la Corte dei Conti Sezione Lombardia, smentisce la circolare ministeriale "contra legem" 3/2010, proprio come aveva fatto il mese scorso la Corte dei Conti Sez. Piemonte, nonché la dottrina all’unanimità.
Nel parere, non solo si ribadisce l'irrilevanza della circolare, che non ha alcuna efficacia vincolante, ma viene riaffermata la perentorietà del principio fissato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 238/2009, cioè:
1) la Corte Costuzionale si è pronunciata sulla TIA1, affermando esplicitamente che la propria decisione non ha voluto prendere in considerazione la TIA2 (pertanto, se l'irrazionale circolare "contra legem" ha voluto vedere delle analogie, tali analogie sono frutto di forzature non certo rispondenti ai principi del diritto che dovrebbero caratterizzare il nostro ordinamento);
2) Per la Corte Costituzionale, come per le Sezioni Unite della Cassazione, la TIA1 è un tributo e su di essa non si applica l'IVA.
3) TIA1 e TIA2 sono due entrate distinte e fondate su norme giuridiche diverse, anche se in via transitoria, la determinazione delle misure tariffarie della TIA2 può essere effettuata mediante il DPR 158/1999.
4) In merito alll’art. 14 comma 33 D.L. 31/05/2010 n. 78 (“Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità ordinaria”), tale disposizione riguarda solo la TIA 2 e non la TIA1 (d'altronde l'avevamo capito tutti, o meglio tutti tranne la dirgente ministeriale).
5) La circolare ministeriale 3/2010 "non è fonte normativa". "Ne consegue che il disposto normativo in parola va applicato secondo un'interpretazione letterale, senza possibilità d'interpretazioni estensive in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale" (dunque, l'estensore della circolare "contra legem" ha commesso un abuso).
6) Per la TIA2, la norma di legge prevede un solo caso di affidamento diretto dell'attività di riscossione a soggetto esterni al Comune, cioè l'affidamento all'Agenzia delle Entrate previa convenzione. Dunque, è illegittimo l'affidamento diretto al soggetto gestore, come, invece, sostenuto dalla circolare "contra legem". Anche per quest'ultimo aspetto la circolare 3/2010, infatti, si era posta contro l'ordinamento giuridico, violando principi comunitari, sentenze della Corte di giustizia Europea, del TAR e del Consiglio di Stato, ponendosi al di sopra dello stesso legislatore italiano.
Avv. Raffaele Scirè
via G.B. Vico n. 45 04100 LATINA
e-mail: raffaele.scire@gmail.com
p.e.c.: avv.raffaele.scire@puntopec.it
Commenti
Posta un commento