COMMITTENTE IGNARO E FRODI IVA
“Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente - cessionario conserva il diritto alla deduzione dell’imposta pagata qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’imposta” (C. Cass. sent. n. 1364 del 21 gennaio 2011).
La sentenza è liberamente scaricabile dal sito http://www.dirittodimpresa.com/
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
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