STUDI ASSOCIATI E IRAP
I membri di uno studio associato sono ammessi a provare l’assenza di autonoma organizzazione al fine di contestare la soggettività IRAP: infatti “l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati”
(C.Cass. ord. n. 22386 del 3 novembre 2010).
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
L’ordinanza è liberamente scaricabile dal sito http://www.dirittodimpresa.com/
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
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