Redditometro sotto scacco con i guadagni della moglie secondo la Ctp di Isernia
In caso di accertamento da redditometro il contributo finanziario fornito dalla moglie è prova utile per dimostrare la compatibilità della capacità contributiva del marito con le spese sostenute per esigenze famigliari
Con la sentenza n. 134/2/10, la Commissione tributaria provinciale di Isernia ha stabilito che, nel caso di accertamento sintetico da redditometro, il contributo finanziario fornito dalla moglie e dagli altri componenti della famiglia sono prove utili a dimostrare la compatibilità della capacità contributiva con le spese sostenute per esigenze famigliari e, quindi, a neutralizzare la pretesa del fisco. La Ctp di Isernia, che ha accolto il ricorso del contribuente, ha ritenuto imprecisi e contradditori gli elementi su cui si fonda l’accertamento impugnato, giudicandolo privo di valenza induttiva per determinare la diversa capacità contribuente del ricorrente.
In caso di accertamento da redditometro il contributo finanziario fornito dalla moglie è prova utile per dimostrare la compatibilità della capacità contributiva del marito con le spese sostenute per esigenze famigliari
Con la sentenza n. 134/2/10, la Commissione tributaria provinciale di Isernia ha stabilito che, nel caso di accertamento sintetico da redditometro, il contributo finanziario fornito dalla moglie e dagli altri componenti della famiglia sono prove utili a dimostrare la compatibilità della capacità contributiva con le spese sostenute per esigenze famigliari e, quindi, a neutralizzare la pretesa del fisco. La Ctp di Isernia, che ha accolto il ricorso del contribuente, ha ritenuto imprecisi e contradditori gli elementi su cui si fonda l’accertamento impugnato, giudicandolo privo di valenza induttiva per determinare la diversa capacità contribuente del ricorrente.
Il Sole 24 Ore
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