Il presupposto del ravvedimento è l’operosità del contribuente
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso, che prevede la regolarizzazione delle violazioni sostanziali mediante il pagamento di una sanzione ridotta, successivamente alla verifica fiscale degli organi di controllo competenti. Questo, in sintesi, il principio contenuto nell’ordinanza della Cassazione 22781/2010.
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