CARTELLE ESATTORIALI PER POSTA: SONO INESISTENTI
Sono “giuridicamente inesistenti” le cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n.436/02/10 e Sent. CTR di Milano n.61/22/10; liberamente visibili su
http://www.facebook.com/l/1d4ecHCa_9rzzzYEnmV8XL8WPQw;www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Addirittura, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…”
Pertanto, viene ritenuta necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.
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