GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUL DINIEGO DI RATEAZIONE
Considerato “che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/14331 e 2008/19505); che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali”, “va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente […] natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie” (C.Cass. ord. n. 20778 del 7 ottobre 2010).
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