DETRAIBILITÀ IVA ED ERRORI FORMALI
della fattura. Infatti, “ gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112 devono
essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall'importo dell'IVA di cui è debitore l'importo dell'imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua
della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell'adozione della decisione da parte dell'autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale” (CGE sent. C-368/09 del 15
luglio 2010).
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