AL CONTRIBUENTE LA PROVA DELL’INERENZA DEI COSTI
La Corte di Cassazione ha confermato il principio “secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente: a tal riguardo, l'abrogazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6, ad opera del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purchè costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall'art. 75, comma 4), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass. nn. 12330 del 2001, 4218 e 18000 del 2006, 16115 del 2007, 3305 del 2009)” (C.Cass. ord. n. 19489 del 13 settembre 2009).
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