Occorre l'avviso prima dell'iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo.
Commissione tributaria regionale di Roma - Sezione ventinovesima - sentenza 1 - 2 dicembre 2009, n. 222
Svolgimento del processo
xxx impugna la sentenza n. 68/01/08 della CTP di Rieti depositata il 16/05/2008 che aveva rigettato il suo ricorso avverso la iscrizione ipotecaria notificatagli il 06/08/2007 da Serit Equitalia Spa (Concessionaria per la Riscossione dei Tributi della Provincia di Rieti) in relazione a n. 4 c.e. portanti un carico complessivo di euro 401.790,43 per imposte iscritte a ruolo non pagate. Il ricorrente in prime cure contestava la iscrizione ipotecaria eccependo tardività della notifica delle cartelle esattoriali ex art. 25 DPR 602/73 e la mancata comunicazione di un preventivo avviso ad adempiere ex art. 50, 2° comma, DPR 602/73. Inoltre, secondo il ricorrente, il provvedimento di iscrizione ipotecaria sarebbe stato privo di adeguata motivazione. Nel suo atto di appello il sig. xxx formula i seguenti motivi di gravame: 1) mancanza di adeguata motivazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non allegato alla comunicazione effettuata dalla Concessionaria, e comunque privo degli elementi necessari per una esauriente difesa del contribuente; 2) l'onere della prova sulla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento incomberebbe comunque sulla Concessionaria; 3) mancherebbe la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.
Il contribuente chiede pertanto che venga annullato l'atto di iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione a cura e spese della Concessionaria per la Riscossione. Si è costituita in giudizio Equitalia Gerit Spa, (già incorporante Equitalia Rieti Spa), con propria comparsa di controdeduzioni ed appello incidentale eccependo: 1) l'inammissibilità dell'appello per vizio di notifica, quanto alla elezione di domicilio effettuata dalla Concessionaria in primo grado e per carenza di specifici motivi di gravame; 2) l'iscrizione ipotecaria sarebbe sufficientemente motivata con la indicazione delle cartelle di pagamento riportanti i tributi iscritti a ruolo e non pagati; 3) l'onere della prova sulla tempestività e ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali incomberebbe sul contribuente; 4) la mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 DPR 602/73 non è requisito preliminare per l'iscrizione ipotecaria, disciplinata dall'art. 77 dello stesso DPR 602/73.
Gerit Equitalia propone, oltre all'appello incidentale per quanto riguarda le spese di primo grado dichiarate compensate nella sentenza impugnata, il rigetto dell'appello principale con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Nel suo atto di appello principale, il sig. xxx aveva ritualmente chiesto la discussione in pubblica udienza. A scioglimento della riserva assunta nella Camera di Consiglio del 10/11/2009, questa Commissione osserva quanto segue.
Motivi della decisione
L'appello del sig.xxx appare fondato. Il Concessionario della Riscossione, prima di iscrivere ipoteca su un immobile, è tenuto a notificare al contribuente un atto di intimazione di pagamento. Nel caso di specie, non è contestato che Gerit Equitalia Spa non aveva proceduto alla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 2°comma DPR 602/73. Questa Commissione Tributaria Regionale osserva che in ambito tributario, l'ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all'espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all'applicazione non solo della disposizione di cui all'art. 77 DPR n. 602/73 (espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti voluti dal legislatore negli artt. 49 e segg. dello stesso DPR n. 602/1973 (per quanto riguarda la procedura di espropriazione forzata vera e propria). L'ipoteca insomma, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata, è stata predisposta dal legislatore come un provvedimento speciale esclusivamente funzionale alla fase esecutiva (v. Cass. Civ. S.S.U.U. sentenza n. 2053 del 31/01/2006). Inoltre, appare evidente che l'espropriazione forzata, l'ipoteca legale (ed anche il fermo amministrativo), benché non vincolati gli uni agli altri, sono comunque sottoposti ad identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente ed immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie, essendo decorso più di un anno dalla notifica delle prime cartelle di pagamento (rispetto alla data dell'iscrizione ipotecaria), l'espropriazione forzata teoricamente avrebbe potuto essere avviata, e quindi l'iscrizione ipotecaria essere disposta, solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al 2° comma dell'art. 50 del DPR n. 602/73, tenuto conto comunque che la notifica della prima cartella prodromica risale appunto al 01/10/2002. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo, ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale, a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia ex lege sospesa sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Né vale la pena di osservare che l'ultima delle quattro cartelle di riferimento (n. 09620060007844890, anno 2006 Comune di Rieti) sembrerebbe essere stata notificata il 30/10/2006. Prescindendo dalla ritualità o meno della notificazione, prova il cui onere è indubbiamente a carico del creditore procedente Gerit Equitalia Spa, la indivisibilità dell'ipoteca comporta che le altre tre cartelle sono indubbiamente fuori del termine di legge annuale e quindi il mancato avviso preliminare comporta di necessità la inefficacia dell'iscrizione ipotecaria per la totalità del creditore quindi anche per la parte di esso che risulterebbe iscritto in base a un titolo esecutivo tutt'ora in vigore, rispetto alla data di presunta notificazione.
L'eccezione pregiudiziale di Gerit Equitalia circa l'inammissibilità dell'appello per vizio di notifica non è meritevole di accoglimento, essendo pacifico che comunque l'atto ha raggiunto il suo scopo in base al principio della conservazione degli atti processuali e quindi in presenza del legittimo contraddittorio instauratosi tra le parti processualmente legittimate.
Per quanto riguarda però l'eccepito difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria, l'eccezione del contribuente non ha fondamento, in quanto la indicazione delle cartelle di pagamento riportanti i tributi iscritti a ruolo e non pagati, è motivazione sufficiente ai fini della sua legittimità. In conclusione, l'appello del contribuente può essere accolto limitatamente all'annullamento dell'atto di iscrizione ipotecaria, in base alle motivazioni che precedono, nulla essendo richiesto a questa Commissione Tributaria di pronunciare in merito alla sussistenza, entità e legittimità del credito portato in riscossione coattiva dalla Concessionaria. L'appello incidentale proposto da Gerit Equitalia Spa per quanto riguarda le spese di primo grado, deve essere respinto, mentre il parziale rigetto dell'eccezioni formulate dall'appellante impone la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta e disattesa, così provvede: a)accoglie l'appello del contribuente sig. xxx e per l'effetto annulla l'atto di iscrizione ipotecaria notificatogli il 06/08/2007 da Serit Equitalia Spa, ordinandone la cancellazione a cura e spese della stessa Concessionaria per la Riscossione con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti di provvedere all'esecuzione della relativa formalità, b) compensa le spese
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