CARTELLA NOTIFICATA IN PORTINERIA: ECCO QUANDO E’ NULLA.
1) dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie del destinatario; 2) delle vane ricerche delle altre persone preferenziali abilitate a ricevere l’atto (ossia un famigliare oppure un addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda).
L’agente notificatore, dunque, è tenuto ad attestare chiaramente nella relata di notifica (ossia in quella parte dell’atto ove il notificatore “documenta” come è avvenuta la consegna) l’assenza del destinatario e degli altri soggetti previsti dall’art. 139, comma 2, CPC.Ciò è quanto chiarito da una recentissima sentenza della Suprema Corte (Sent. Cass. n.19417 del 11/09/10, chiunque volesse la sentenza può richiederla via mail a info@studiolegalesances.it), la quale ha ripreso alcune precedenti pronunce delle Sezioni Unite (Sent. Cass. SSUU n.8214/2005 e n.11332/2005).Tali sentenze, infatti, sancivano espressamente come in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante dovesse dare necessariamente atto della mancata presenza del destinatario, delle ricerche effettuate ed infine della mancanza di altri soggetti previsti dalla legge.
Diversamente, dunque, la notifica degli atti – in questo caso della cartella esattoriale – è nulla.
Avv. Matteo Sances
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