CARTELLA NOTIFICATA IN PORTINERIA: ECCO QUANDO E’ NULLA

 CARTELLA NOTIFICATA IN PORTINERIA: ECCO QUANDO E’ NULLA.

In caso di notifica nelle mani del portiere, l’agente notificatore (che può essere un ufficiale della riscossione, un agente di Polizia Municipale o un messo del comune) è tenuto – a pena di nullità – a dare atto nella relata di notifica della cartella delle seguenti attività:
1) dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie del destinatario; 2) delle vane ricerche delle altre persone preferenziali abilitate a ricevere l’atto (ossia un famigliare oppure un addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda).
L’agente notificatore, dunque, è tenuto ad attestare chiaramente nella relata di notifica (ossia in quella parte dell’atto ove il notificatore “documenta” come è avvenuta la consegna) l’assenza del destinatario e degli altri soggetti previsti dall’art. 139, comma 2, CPC.Ciò è quanto chiarito da una recentissima sentenza della Suprema Corte (Sent. Cass. n.19417 del 11/09/10, chiunque volesse la sentenza può richiederla via mail a  info@studiolegalesances.it), la quale ha ripreso alcune precedenti pronunce delle Sezioni Unite (Sent. Cass. SSUU n.8214/2005 e n.11332/2005).Tali sentenze, infatti, sancivano espressamente come in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante dovesse dare necessariamente atto della mancata presenza del destinatario, delle ricerche effettuate ed infine della mancanza di altri soggetti previsti dalla legge.
Diversamente, dunque, la notifica degli atti – in questo caso della cartella esattoriale – è nulla. 
Avv. Matteo Sances

Commenti