Sisma in Abruzzo, calendario “in chiaro” per la ripresa degli adempimenti

COMUNICATO STAMPA

Sisma in Abruzzo,
calendario “in chiaro” per la ripresa degli adempimenti
Ulteriori specificazioni e opportunità per i contribuenti

Gli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 hanno comportato delle modifiche sostanziali alle modalità e alla tempistica di esecuzione degli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti. Il calendario è stato, infatti, interessato da alcune sospensioni e proroghe concesse sia in riferimento ai comuni di residenza sia alla specifica attività economica svolta. Con la circolare 44/E vengono forniti i chiarimenti per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i contribuenti interessati. In particolare, vengono specificati i modi e i tempi di ripristino delle scadenze per i soggetti con domicilio fiscale nei c.d. “comuni fuori cratere” e degli istituti di credito e assicurativi, per i quali la sospensione è cessata il 30 novembre 2009, nonché per alcuni soggetti con domicilio fiscale nei c.d. “comuni del cratere” nei confronti dei quali la sospensione è cessata il 30 giugno 2010. Per i primi (con sospensione cessata il 30 novembre 2009) viene specificato che il numero massimo di 60  rate mensili utilizzabili per i pagamenti rappresenta un’opportunità e non un obbligo per cui il contribuente può scegliere di effettuare la restituzione dei tributi in un numero inferiore di rate oppure in un’unica soluzione. Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, con proroga al 20 dicembre 2010, è stato chiarito, invece, che il limite di 200 mila euro oltre il quale non si può andare va calcolato tenendo conto del volume d’affari dell’anno 2009, cioè dell’anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione.

Modalità di pagamento per i contribuenti con sospensione cessata il 30 novembre 2009

Per questi soggetti i pagamenti devono essere effettuati in un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2010, senza aggravio di sanzioni e interessi. Il numero massimo di rate mensili (60) rappresenta un’opportunità e non un obbligo per cui il contribuente può scegliere di effettuare la restituzione dei tributi in un numero inferiore di rate oppure in un’unica soluzione. Qualora il contribuente opti per la restituzione di questi tributi in un numero di rate inferiore a sessanta, i versamenti devono sempre essere effettuati, con decorrenza da giugno 2010, in ognuno dei mesi successivi. La scadenza mensile coincide con la fine di ciascun mese mentre le modalità sono quelle vigenti per l’effettuazione dei versamenti non sospesi. Per questo motivo si possono utilizzare i modelli di pagamento e i codici tributo già in uso per i diversi adempimenti e pagamenti.  In ogni caso per il versamento tardivo, parziale o omesso di una o più rate, è sempre utilizzabile il ravvedimento operoso. In generale i versamenti delle imposte sospese, comprese le ritenute sospese, devono essere effettuati dal contribuente che ha fruito dell’agevolazione. Tuttavia i lavoratori dipendenti e i pensionati possono richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere l’importo dovuto dalle erogazioni mensili e di versare all’erario. La stessa possibilità è riconosciuta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se sono previste erogazioni periodiche mensili.

Sospensione fino al 20 dicembre 2010

Sono interessati dalla sospensione fino al 20 dicembre 2010 i soggetti con domicilio fiscale nei comuni del cratere, che avevano diritto alla sospensione fino al 30 giugno 2010 ovvero:
persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.
Per questi ultimi si è ritenuto che per calcolare il superamento del limite, non potendosi fare riferimento all’ultima dichiarazione Iva presentata, in quanto anteriore al verificarsi del sisma, e in assenza di un’espressa previsione legislativa, debba essere preso in considerazione  il volume d’affari dell’anno 2009 - anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione. Il volume d’affari deve risultare dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno se presentata oppure, se la dichiarazione Iva non è stata presentata, il contribuente potrà desumere il superamento del limite di 200.000 euro di volume d’affari dai dati contabili in suo possesso.

 
Roma,  13 agosto 2010

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