GLI ERRORI DI CALCOLO NELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO NON
SONO CAUSA DI NULLITÀ
SONO CAUSA DI NULLITÀ
Infatti, “secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve nè può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti” (C.Cass. sent. n. 17072 del 21 luglio 2010).
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
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