GLI ERRORI DI CALCOLO NELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO NON SONO CAUSA DI NULLITÀ

GLI ERRORI DI CALCOLO NELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO NON
SONO CAUSA DI NULLITÀ

A giudizio della Corte di Cassazione gli errori di calcolo commessi dall’Ufficio nella quantificazione del maggior tributo dovuto dall’accertato non sono causa di nullità dell’avviso di accertamento.
Infatti, “secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve nè può limitarsi ad annullare l’atto  impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti” (C.Cass. sent. n. 17072 del 21 luglio 2010).


Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria

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