ADDIO ALLA SOSPENSIVA DI 150 GIORNI PER I DEBITI ERARIALI
Così come auspicato dagli addetti ai lavori e dai contribuenti, con la conversione in legge del provvedimento contenente la manovra estiva è avvenuta la soppressione dell'articolo 38, comma 9; il quale aveva dettato un limite massimo di 150 giorni per la sospensione, da parte del giudice, dei debiti erariali.
Per memoria ricordiamo il disposto il quale prevedeva come il ricorrente, in presenza di danno grave ed irreparabile derivante dall'atto impugnato, poteva chiedere al giudice competente la sospensione, per un periodo massimo di centocinquanta giorni, dell’esecuzione dell’atto stesso.
Ma gli effetti della sospensione sarebbero venuti meno dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Tutto ciò avrebbe comportato che il contribuente decorsi i 150 giorni avrebbe dovuto pagare ed attendere la fissazione della prima udienza, per la quale ci sarebbe voluto molto tempo.
Adesso invece, è stata ripristinata la pregressa normativa così che il contribuente potra` inoltrare al giudice domanda di sospensiva cautelare dell'atto impugnato qualora ne derivi un danno grave ed irreparabile, e la sospensione produrrà il suo effetto fino alla pronuncia della sentenza.
p.Avv. Alfio Gambino
Consulenza tributaria in Catania e Provincia
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