SUCCESSIONE EREDITARIA E CARTELLE DI PAGAMENTO.

SUCCESSIONE EREDITARIA E CARTELLE DI PAGAMENTO.

Accade talvolta che successivamente alla morte di un proprio caro i parenti ricevano
degli avvisi di accertamento o delle cartelle di pagamento relative a debiti del defunto nei confronti dell’erario.
A tal proposito può essere utile ricordare preliminarmente che soltanto gli eredi possono essere chiamati a rispondere dei debiti di persone defunte e che si diventa
eredi soltanto con l’accettazione dell’eredità. In altre parole, senza la qualifica di erede nessuno può essere obbligato a pagare i debiti tributari di soggetti defunti.
Ciò premesso la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dall’art. 65, co. 2, D.P.R. 600/1973. 
La citata disposizione prevede in capo agli eredi l’obbligo di comunicare all’ufficio
delle imposta le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
Tale comunicazione ha efficacia a partire dal 30° giorno successivo alla sua effettuazione ed è necessaria affinché l’ufficio sappia a chi intestare e indirizzare i propri atti dopo la morte del debitore originario: come detto, infatti, gli eredi sono responsabili dei debiti del defunto e, pertanto, sono loro i veri destinatari degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Se la comunicazione è effettuata, tutti gli atti relativi alla posizione tributaria del
defunto dovranno essere notificati a ciascuno degli eredi presso il loro domicilio
affinché questi possano onorare il debito o, nel caso, proporre opposizione.
Per l’eventualità della mancata comunicazione il legislatore non ha previsto sanzioni vere e proprie ma una sorta di “sanzione indiretta” e, cioè, che l’Agenzia ed Equitalia possano notificare gli atti nell’ultimo domicilio del defunto anziché presso quello degli eredi: può darsi, quindi, che gli eredi ne vengano a conoscenza solo quando è
troppo tardi.
Per questi casi l’art. 65, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che gli atti continuino a essere intestati al dante causa ma siano notificati “agli eredi impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio [del defunto]”: in altre parole, l’atto sarà ancora “diretto” al defunto ma sulla relata di notifica dovrà essere indicato che l’atto è notificato a tutti gli eredi (collettivamente) pur se senza l’indicazione del nome di alcuno di essi in particolare (impersonalmente). Ciò che è importante sottolineare è che se tale procedura non dovesse essere rispettata la notifica sarà nulla (in tal senso vd. a titolo esemplificativo le sentenze C.Cass.
26124/2007; C.Cass. 12886/2007; C.Cass. 8272/2006) e l’amministrazione non potrà
pretendere alcunché sulla base di esso. Infine, si segnala che la descritta procedura di notificazione “agli eredi
impersonalmente e collettivamente all’ultimo indirizzo del defunto” potrà essere seguita anche in relazione agli atti notificati nei trenta giorni successivi alla comunicazione degli eredi. È, pertanto, consigliabile che anche per tale periodo gli eredi si premurino di verificare che nulla sia loro notificato presso l’ultimo domicilio
del defunto.
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria

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