ISCRIZIONE IPOTECARIA NULLA IN ASSENZA DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO


ISCRIZIONE IPOTECARIA NULLA IN ASSENZA DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO


Ritenuta l'applicabilità dell'art. 50 comma 2 d.P.R. n. 602/1973 anche nel caso d'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del medesimo decreto, l'agente della riscossione che intenda procedere all'iscrizione oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è previamente tenuto alla notifica al contribuente di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

Comm. trib. reg.  Toscana  sez. XXXII

SENTENZA N. 26 DEL 24 marzo 2010



 p.avv. Alfio Gambino
consulenza tributaria in Catania

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