IRAP E AGENTI DI COMMERCIO

IRAP E AGENTI DI COMMERCIO


La Corte di Cassazione ha ribadito l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108/2009 che ha affermato che “l’esercizio dell’attività di agente di  commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 di promotore finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
 Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (C.Cass. Ord. n. 15249 del 24 giugno 2010).

Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria

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