CONTRADDITTORIO E STUDI DI SETTORE

CONTRADDITTORIO E STUDI DI SETTORE
 
Il contribuente è libero di non aderire all’invito al contradditorio inviatogli dall’Ufficio accertatore a seguito di un accertamento da studi di settore. “L’esito del contraddittorio […] non condizione
l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli «standards» al caso concreto, da dimostrarsi dall'’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli "standards", dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”
(C.Cass. ord. n. 15905 del 6 luglio 2010).

Inviato da:
P.Avv. Diego Conte

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