Solidarietà tra venditore e acquirente - Cassazione 16743/2010
Valido l'Accertamento al venditore dell'immobile.
La
Cassazione, con
sentenza 16743 del 16 luglio 2010, ha rilevato che il l'Amministrazione Finanziaria puo` avanzare la pretesa della maggiore
imposta di registro
indifferentemente a tutte e due le parti, venditore e acquirente.Venditore ed acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro a norma dell'art. 55 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 634
Pertanto, e`
legittimo l'accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile.
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