UN NUOVO PASSO VERSO UNA TUTELA PIENA DEI CONTRIBUENTI

UN NUOVO PASSO VERSO UNA TUTELA PIENA DEI CONTRIBUENTI

Con la recentissima sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Patti (ME) che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate a risarcire i danni patiti da un contribuente, sottoforma di spese legali, per l’illegittimo diniego di autotutela.
Il contribuente, infatti, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di autotutela per l’annullamento dell’avviso stesso. Non avendo avuto esito positivo l’istanza presentata, si è visto costretto a rivolgersi al giudice tributario per l’annullamento della pretesa erariale, sostenendo, quindi, tutti gli oneri legali connessi.
La Commissione Tributaria adita ha, successivamente, ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento annullandolo.
Il contribuente, allora, ha citato l’Agenzia delle Entrate avanti il Giudice di Pace di Patti per il risarcimento dei danni subiti, principalmente sottoforma di spese legali, causati dalla mancata adozione del provvedimento di autotutela, ottenendo la condanna dell’Agenzia al pagamento della somma di € 705,40 oltre interessi.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che non esiste alcun obbligo di annullare in autotutela i provvedimenti illegittimi e che, quindi, ben poteva non rispondere, rispondere in ritardo oppure ancora negare l’annullamento.
La Corte di Cassazione, invece, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Patti affermando che se il mancato o il ritardato annullamento di un atto impositivo illegittimo (ad es. una cartella o un avviso di accertamento) causa dei danni a un contribuente, anche sottoforma di spese legali, questi devono essere assolutamente risarciti.
Questa pronuncia rappresenta un’importante affermazione ma deve essere ben compresa.
Infatti, la Corte ha affermato chiaramente che vale anche nei confronti dell’Amministrazione Pubblica il principio per cui chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. 

Ciò, tuttavia, non significa né che l’Amministrazione sia obbligata sempre ad annullare gli atti illegittimi né che ad ogni illegittimo diniego di annullamento in autotutela consegua il diritto del contribuente al risarcimento del danno.

Deve, infatti, ritenersi sempre valido il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la  sentenza n. 9669 del 23 aprile 2009 secondo cui “l’esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente”. Ne consegue che laddove si riceva un atto illegittimo occorre immediatamente proporre ricorso per il suo annullamento ed evitare che esso diventi definitivo: in tale caso, infatti, l’Amministrazione non è assolutamente tenuta ad annullarlo in autotutela.
Il principio espresso dalla Cassazione, invece, deve ritenersi applicabile in tutti quei casi in cui, ad esempio, il rifiuto all’autotutela si riferisce a un tributo ormai prescritto oppure se, in attesa di una risposta all’istanza, viene presentato tempestivamente (entro 60 giorni) ricorso per l’annullamento dell’atto illegittimo.

  
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria

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