Si riducono i termini per la riscossione delle somme dovute all'Inps

Si riducono i termini per la riscossione delle somme dovute all'Inps.

Con la manovra finanziaria varata da pochi giorni , diverse sono le novità che si sono prospettate.
Segnaliamo lo snellimento delle procedure volte, oltre che al recupero delle somme non dichiarate al Fisco, anche in materia di ricorsi contro gli accertamenti dell’Inps con la riduzione dei termini per la riscossione delle somme.


Con l'art. 30 della Manovra estiva, sancisce che a partire dal prossimo 1° gennaio 2011 l’attivita` di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e` effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.


L’avviso di addebito, completo di tutte le informazioni previste dal comma 2 del citato articolo, sostituira` la cartella esattoriale di pagamento e imporra` al contribuente-datore di lavoro di adempiere all’obbligo di pagamento degli importi entro il termine di 90 giorni dalla notifica.
L'avviso di addebito e` notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, oppure previa eventuale convenzione tra Comune e Inps, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo` essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre che al contribuente l’avviso di addebito verra` consegnato anche all’agente della riscossione, che provvedera` al recupero dei contributi mediante espropriazione forzata, se trascorrono piu` di 30 giorni dalla data di consegna del titolo esecutivo.
Per i crediti accertati dagli uffici dell’Inps, il debitore puo` proporre ricorso amministrativo contro l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie (Dpl), dovra` obbligatoriamente essere trasmesso anche allo stesso Istituto previdenziale, che provvedera` a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, se entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute.
In ogni caso il titolo dovra` essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.
Decorso il termine di 90 giorni, se non viene proposto ricorso, in assenza di pagamento
l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo consegnato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

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