Sanatoria delle cause perse in Commissione Tributaria Centrale e Corte di Cassazione

Quadro sinottico.
Sanatoria delle cause perse.



Commissione Tributaria Centrale e Corte di Cassazione

2 ambiti di applicazione

a) Cause pendenti presso la Commissione Tributaria Centrale

b) Cause pendenti presso la Corte diCassazione


NORME COMUNI


-I ricorsi definibili devono essere stati
iscritti a ruolo in primo grado prima del 25.05.2000
- Condizione per procedere alla definizione
è la mancanza al 26.05.2010
del deposito del dispositivo della decisione

NORME PECULIARI
 
a) Cause pendenti presso la Commissione Tributaria Centrale
- Se il contribuente ha vinto in entrambi i gradi di giudizio, il legislatore ha previsto la chiusura “ rapida” del contenz. pendente innanzi la CTC
- Non vi è necessità di pagamento di un obolo (piccola offerta in denar)
- Tale definizione della lite dovrà essere adottata quando sussistano i requisiti previsti dalla legge
- Si può pertanto parlare di “rottamazione automatica delle liti”
- la definizione vine disposta con decreto dal presidente della CTC o da un componente delegato
- conto tale decreto è ammesso reclamo al collegio entro 60 gg dalla comunicazione
 
b) Cause pendenti presso la Corte di Cassazione.
- La sanatoria prevista per i giudizi pendenti innanzi la Suprema Corte,come sancita nella legge che ha convertito il d.l. 40/2010, ha previsto che il contribuente che è risultato vittorioso in primo e secondo grado,
potrà procedere alla chiusura agevolata della lite pendente con il pagamento di un obolo
-occore notare che il valore della lite sulla quale occore versare il contributo del 5% è determinata dall’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado,
- ai fini di tale determinazione non si calcolano interessi, indennità di mora e sanzioni
- poiché le liti sono molto vecchie (10 Anni) il valore attuale ( che di cui no si  tiene in considerazione hai fini della definizione della controversia) è molto più alto
- pertanto la somma da pagare per definire il rapporto non supera il 2-3% del valore reale( Attuale) della contestazione
- può procedersi alla definizione entro il 24 Agosto 2010, occorre che il contribuente proponga un richiesta :


1) versi il 5% del valore della controversia utilizzando f24- versamenti con elementi identificativi e con cod.tributo 8109

2) entor il 24 Agosto 2010 occorre depositare presso la cancelleria della Suprema Corte la “richiesta di definizione agevolata” allegando il versamento

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