MISURE CAUTELARI EX ART. 22 D.Lgs. 472/1997 IN MATERIA FISCALE
La CTR Bari ha affermato che la “misura cautelare [ex art. 22 D.Lgs. 472/1997] non può che essere limitata alle sole sanzioni”. Un’interpretazione diversa, infatti, lederebbe l’art. 76 Cost., in quanto la legge delega n. 662/1996 all’art. 3, co. 133, lett. i) ha autorizzato il Governo ad adottare misure cautelari idonee al soddisfacimento “dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa non penale” (CTR Bari, sez. dist. Lecce n. 209/22/10 del 18 maggio 2010).
La CTR Bari ha affermato che la “misura cautelare [ex art. 22 D.Lgs. 472/1997] non può che essere limitata alle sole sanzioni”. Un’interpretazione diversa, infatti, lederebbe l’art. 76 Cost., in quanto la legge delega n. 662/1996 all’art. 3, co. 133, lett. i) ha autorizzato il Governo ad adottare misure cautelari idonee al soddisfacimento “dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa non penale” (CTR Bari, sez. dist. Lecce n. 209/22/10 del 18 maggio 2010).
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