Studi di settore, gestione del contenzioso

Studi di settore, gestione del contenzioso

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha qualificato gli studi di settore come meri indici di una possibile anomalia, da cui deve iniziare l'attività di accertamento.Il contribuente ha l'onere di fornire, in sede di contraddittorio, i chiarimenti e gli elementi giustificativi del proprio scostamento o l'inapplicabilità dello standard di riferimento. L'avviso di accertamento deve dare atto del contraddittorio e deve motivare adeguatamente, indicando le ragioni per le quali non ha accettato le osservazioni del contribuente. Il riferimento ai risultati dello studio è ritenuto sufficiente se il contribuente non si è presentato al contraddittorio.

L'Agenzia delle entrate dirama pertanto le istruzioni per il contenzioso in atto, da cui deve desistere nel caso in cui l'accertamento sia fondato unicamente sulla differenza tra il ricavo congruo e quello dichiarato e questa situazione di nullità sia stata eccepita in sede di ricorso.

(Agenzia delle entrate, circ. n. 19/E del 16 aprile 2010)

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