Sospensiva a tempo ( solo 150 giorni e dopo decade)

La manovra economica approvata il 25 maggio 2010 interviene sulla procedura tributaria.
Tra le " migliorie" apportate al nostro sistema tributario entra la "Sospensiva a tempo".
Infatti, trascorsi 150 giorni dalla emanazione del provvedimento emesso dal presidente della Commissione provinciale, l’agente della riscossione potrà riscuotere il credito preteso, anche se l’accertamento non è definitivo e la sentenza di primo grado non è stata ancora emessa dalla commissione tributaria




Ecco cosa recita all'art.39 comma 9  della manovra economico-finanziaria 2010 sotto la voce " altre disposizioni in materia tributaria" tratto dal testo integrale del decreto legge della monovra correttiva 2010.
Al fine di accelerare la riscossione sono adottate le seguenti misure:
a) all'art.47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, dopo la parola; " sospensione", sono inserite le seguenti: " per un periodo massimo di centocinquanta giorni"
  2. al comma 7, dopa le parole " primo grado" sono aggiunte le seguenti: " e, in ogni caso , decorsi centocinquanta giorni dalla date del provvedimento di sospensione"
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