Processo tributario, valore probatorio per le dichiarazioni rese dai "terzi".
Nel contenzioso tributario le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da "terzi", e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza possono dar luogo a presunzioni.
A sostenerlo è la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5746/2010.
Sul punto, nel dispositivo della sentenza, si legge:
Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, comma 4, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che e' necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità', ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da "terzi", e cioe' da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario.
Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravita', precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass. n. 903 del 2002 e n. 9402 del 2007). Dal detto divieto di ammissione della prova testimoniale, infatti, non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'articolo 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non e' applicabile nel contenzioso tributario (Cass. n. 22804 del 2006, n. 12210 del 2002).
Il valore, dunque, sempre maggiore attribuito alle dichiarazioni rese da terzi apre di fatto la strada a un possibile utilizzo anche nel processo tributario della prova testimoniale.
Fonte. Il sole 24 ore
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