Nuovo Invito del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria all'applicazione dell'art. 47 comma 3 del D.Lgs 546/1992
SOSPENSIVA URGENTE A NORMA DELL'ART.47 COMMA 3 del D.LGS 546/1992
Il nostro sistema tributario prevede espressamente, a norma dell'art.47 del D.Lgs 546/1992 ( Riscossione dei Tributi) il seguente disposto:
[1] Il ricorrente, se dall' atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
[2] Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
[3] In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell' esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
[4] Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
[5] La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
[6] Nei casi di sospensione dell' atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
[7]Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
[8]In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
Come si può leggere al comma 3, la legge attribuisce al presidente ( si legga Presidente della CTP se la sospensiva è stata proposta unitamente al ricoso mentre nel caso di istanza successiva al ricorso si legga Presidente della Sezione alla quale è stato attribuito il ricorso) il potere di disporre, con decreto urgente, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato (sospensiva urgente).
Deve essere evidenziato che quando il contribuente richiede la sospensiva, normalmente passano più di 60 giorni dalla notifica dell'atto ( cartella di pagamento), e pertanto il contribuente resta esposto al pregiudizio che gli deriva dall'esercizio dei poteri del concessionario della riscossione , che si esplicano nell'iscrizione di ipoteche, pignoramenti.
Tale situazione comporta che, qualora il concessionario della riscossione abbia proceduto al pignoramento o all'ipoteca, e solo successivamente si ottenga la sospensiva, questa non protegge il contribuente, in quanto non consente la revoca delle misure adottate dal concessionario della riscossione.
Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n.122 del 2010 ha espresso nuovamente l'indirizzo, chiedente che venga seguito dalle commissioni tributarie, di applicare il disposto dell'art.47 comma 3 del precitato D.Lgs, al fine di permettere, in caso di eccezionale urgenza, che il presidente disponga la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
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