Notifica nulla ma atto valido per raggiungimento dello scopo se l'intimato si costituisce in giudizio

Ordinanza n. 11206 del 7 maggio 2010
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Cappabianca
Iva – Contestazione – Omessa conservazione – Registri contabili – Documentazione fiscale

Se l'atto raggiunge lo scopo al quale era preposto, anche qualora la notifica sia nulla, tale vizio viene sanato dalla costituzione in giudizio dell'intimato, per il principio del " raggiungimento dello scopo".
Infatti la costituzione in giudizio dimostra che l'atto, purchè difetti nella notifica, è stato conosciuto dall'intimato che conseguentemente lo ha impugnato.



La Suprema Corte di Cassazione ha infatti rilevato come la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, precedente domicilio eletto), determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale ma della notifica, con la conseguenza che detta nullità è sanata con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (v. Cass. nn. 16578/08, 15190/05, 15530/04) 

 fonte: 
rivista telematica il Fisco Oggi
( Agenzia delle Entrate)

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