NESSUNA IPOTECA SOTTO GLI OTTOMILA EURO

NESSUNA IPOTECA SOTTO GLI OTTOMILA EURO
IN QUANTO ATTO ATTO PREORDINATO E STRUMENTALE ALL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.

Come sancito dalla sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.4077/2010,
il limite per le espropriazioni immobiliari vale anche per le ipoteche.
La sentenza, testualmente recita " basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli otto mila euro.
Occorre rilevare che il limite degli ottomila euro, non è fissato dall'art. 77 del D.P.R. 602 del 1973, cioè dalla norma relativa alle ipoteche che recita:

"Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
Art. 77 - Iscrizione di ipoteca
1. Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede  .
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera  il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell' articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".

ma bensì dall'art. 76 del D.P.R. 602 del 1973 sulle espropriazione immobiliari il quale testualmente riporta:
Art. 76 - Espropriazione immobiliare
1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 .

Date tali norme, i giudici delle sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato come tale limite degli ottomila euro, sancito per le espropriazioni immobiliari , operi anche per l'iscrizione ipotecaria in quanto "ATTO PREORDINATO E STRUMENTALE".

Per completezza di esposizione e ricerca riportiamo il testo della sentenza
CASSAZIONE, SS.UU. civ., sent. n. 4077 del 16 febbraio 2010 (dep. il 22 febbraio 2010).
 Pres. Carbone, Rel. Tirelli – giudici: Preden, D’Alonzo, Finocchiaro, Mazziotti Di Celso, Salmè, Segreto, Nappi
Massime – 1) In tema di contenzioso tributario, al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria), anche quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse.

2) In tema di riscossione, l’iscrizione ipotecaria, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro.



Fatto e diritto – rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla S.p.a. Gest Line (oggi Equitalia Polis S.p.a.), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile di sua proprietà, sito in ..., asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all’esame del merito, all’esito del quale ha annullato l’iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche;

che la Equitalia Polis S.p.a. ha impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d’iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l’avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d’iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest’ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all’epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: cfr. Cass. nn. 14831/2008 e 6593/2009), anche quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (cfr. Cass. n. 2009/6594);

che nel ricorso introduttivo la S.p.a. Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di un’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973;

che nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era trattato di un’iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo grado di D.M.;

che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell’indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l’espressione “totale tributi/entrate”, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l’erroneità della pronuncia impugnata;

che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;

che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della S.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.



P.Q.M. – la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la S.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.




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