La riscossione brucia i tempi di Rosati Roberto - Italia Oggi.( Avviso di Accertamento quale titolo esecutivo)
La manovra correttiva prevede che dall’1.07.2011 le imposte sui redditi e l’Iva accertate dal 2007 in poi dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso pena l’avvio della procedura esecutiva; ciò implica che
l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà titolo esecutivo
contenente l’intimazione ad adempiere e che quindi non sarà più seguito dalla cartella di pagamento.
Posto l'articolo completo, sono graditi i commenti
Italia Oggi di mercoledì 26 maggio 2010, pagina 22
La riscossione brucia i tempi
di Rosati Roberto
Dl ROBERTO ROSATI La riscossione delle maggiori entrate recuperate dag]i uffici finanziari bru cia i tempi: le imposte sui redditi e l'Iva accertate dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso, pcna l'avvio della procedura esecutiva. In pratica, l'avviso di accertamento notificato dall'ufficio diventerà titolo esecutivo e conterrà l'intimazione ad adempiere, per cui non sarà pi seguito dalla cartella di pagamento. Non solo un'accelerazione della riscossione, dunque, ma anche una contrazione degli atti impugnabili che contribuirà alla riduzione del contenzioso tributario. Questa piccola rivoluzione delle procedure, che stringerà ancora di pi la morsa sui contribuenti incappati nelle maglie del fisco, scatterà fra poco pi di un anno, a partire dai provvedimenti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi. È quanto si legge nel teste della manovra correttiva esaminata ieri dal governo.
L'accertamento esecutivo L'avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva emesso dall'Agenzia delle entrate, e il contestuale provvedimento sanzionatorio dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, nei termini di presentazione del ricorso, al pagamento delle somme richieste, eventualmente in via provvisoria e gvaduale nel caso in cui l'atto venga tempestivamente impugnato, Qualora la pretesa dell'ufficio sia modificata dopo la notifica dell'accertamento (per esempio in base ad autotutela), l'intimazione ad adempiere dovrà essere espressa nel successivo provvedimento da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata.
L'avviso di accertamento, ovvero il successivo provvedimento di rideterminazione della pretesa, diventeranno esecutivi al momento della notifica e dovvanno indicare l'avvertenza che, passati trenta, giorni dal termine ultimo di pàgamento, in deroga alle norme sull'iscrizione ruolo, il carico sarà affidato all'agente della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata; con mo dalità che saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate e della Ragioneria dello stato.
Qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione, l'Agenzia potrà affidare il carico, per l'esazione integrale, anche prima della scadenza dei termini.
La procedura di riscossione L'ageinte della riscossione, pertanto, mon dovrà pi notificare la cartellai di pagamento, ma procederà direttamente all'espropriazione forzata sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'accertamento. Soltanto nel caso in cui non proceda entro un anno dalla notifica dell'accertamento, per attivare l'espropriazione forzata l'agente della riscossionc dovrà prima notificare l'avviso di morai di cui all'art. 50 del dpr 602/73. In ogni caso, per , l'espropriazione dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.
A partire dal giorno successivo al termine per la presentazione del ricorso, sulle somme dovute matureranno gli interessi di mora, mentre l'agente della riscossione avrà diritto all'aggio, interamente a carico del debitore, e al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
I riferimenti normativi al ruolo e alla cartella di pagamento si intenderanno effettuati alle nuove previsioni. La dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del dpr 602/73 potrà essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione, mentre in caso di ricorso potrà operare la sospensione anmiinistrativa di cui all'art. 39 dello stesso dpr.
Procedura accelerata, ulteriori sviluppi E infine previsto che, per razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con appositi regolamenti potranno essere introdotte disposizioni volte all'attivazione di procedure similari a quella prevista per le entrate da accertamento Iva e redditi anche per l'esazione delle somme dovute in seguito alle attività di liquidazione, controllo e accertamento delle stesse imposte, nonché degli altri tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, nonché delle altre entrate riscuotibili mediante molo.
Giro di vite sui comportamenti fraudolenti Fra le varie novità previste sul versante della riscossione, figura anche la sostituzione dell'art. 11 del clgs n. 7412000, concernente le sanzioni penali per chi si sottrae fraudolenteniente al pagamento delle imposte compiendo atti di dispersione del patrimonio. Viene introdotta anzitutto un'ipotesi aggravata, punita con la reclusione da uno a sei anni, se il debito con il fisco supera 200 mila euro, che si aggiunge a quella già prevista nel caso di debito superiore a 50 mila euro. Viene inoltre introdotta una nuova ipotesi di reato, consistente nell'indicazione infedele dègli elementi attivi o passivi al fine di ottenere, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, un pagamento parziale di tributi e accessori per oltre 50 mila euro.
Fonte : rassegnastampa.mef.gov.it
l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà titolo esecutivo
contenente l’intimazione ad adempiere e che quindi non sarà più seguito dalla cartella di pagamento.
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Italia Oggi di mercoledì 26 maggio 2010, pagina 22
La riscossione brucia i tempi
di Rosati Roberto
Dl ROBERTO ROSATI La riscossione delle maggiori entrate recuperate dag]i uffici finanziari bru cia i tempi: le imposte sui redditi e l'Iva accertate dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso, pcna l'avvio della procedura esecutiva. In pratica, l'avviso di accertamento notificato dall'ufficio diventerà titolo esecutivo e conterrà l'intimazione ad adempiere, per cui non sarà pi seguito dalla cartella di pagamento. Non solo un'accelerazione della riscossione, dunque, ma anche una contrazione degli atti impugnabili che contribuirà alla riduzione del contenzioso tributario. Questa piccola rivoluzione delle procedure, che stringerà ancora di pi la morsa sui contribuenti incappati nelle maglie del fisco, scatterà fra poco pi di un anno, a partire dai provvedimenti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi. È quanto si legge nel teste della manovra correttiva esaminata ieri dal governo.
L'accertamento esecutivo L'avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva emesso dall'Agenzia delle entrate, e il contestuale provvedimento sanzionatorio dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, nei termini di presentazione del ricorso, al pagamento delle somme richieste, eventualmente in via provvisoria e gvaduale nel caso in cui l'atto venga tempestivamente impugnato, Qualora la pretesa dell'ufficio sia modificata dopo la notifica dell'accertamento (per esempio in base ad autotutela), l'intimazione ad adempiere dovrà essere espressa nel successivo provvedimento da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata.
L'avviso di accertamento, ovvero il successivo provvedimento di rideterminazione della pretesa, diventeranno esecutivi al momento della notifica e dovvanno indicare l'avvertenza che, passati trenta, giorni dal termine ultimo di pàgamento, in deroga alle norme sull'iscrizione ruolo, il carico sarà affidato all'agente della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata; con mo dalità che saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate e della Ragioneria dello stato.
Qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione, l'Agenzia potrà affidare il carico, per l'esazione integrale, anche prima della scadenza dei termini.
La procedura di riscossione L'ageinte della riscossione, pertanto, mon dovrà pi notificare la cartellai di pagamento, ma procederà direttamente all'espropriazione forzata sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'accertamento. Soltanto nel caso in cui non proceda entro un anno dalla notifica dell'accertamento, per attivare l'espropriazione forzata l'agente della riscossionc dovrà prima notificare l'avviso di morai di cui all'art. 50 del dpr 602/73. In ogni caso, per , l'espropriazione dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.
A partire dal giorno successivo al termine per la presentazione del ricorso, sulle somme dovute matureranno gli interessi di mora, mentre l'agente della riscossione avrà diritto all'aggio, interamente a carico del debitore, e al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
I riferimenti normativi al ruolo e alla cartella di pagamento si intenderanno effettuati alle nuove previsioni. La dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del dpr 602/73 potrà essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione, mentre in caso di ricorso potrà operare la sospensione anmiinistrativa di cui all'art. 39 dello stesso dpr.
Procedura accelerata, ulteriori sviluppi E infine previsto che, per razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con appositi regolamenti potranno essere introdotte disposizioni volte all'attivazione di procedure similari a quella prevista per le entrate da accertamento Iva e redditi anche per l'esazione delle somme dovute in seguito alle attività di liquidazione, controllo e accertamento delle stesse imposte, nonché degli altri tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, nonché delle altre entrate riscuotibili mediante molo.
Giro di vite sui comportamenti fraudolenti Fra le varie novità previste sul versante della riscossione, figura anche la sostituzione dell'art. 11 del clgs n. 7412000, concernente le sanzioni penali per chi si sottrae fraudolenteniente al pagamento delle imposte compiendo atti di dispersione del patrimonio. Viene introdotta anzitutto un'ipotesi aggravata, punita con la reclusione da uno a sei anni, se il debito con il fisco supera 200 mila euro, che si aggiunge a quella già prevista nel caso di debito superiore a 50 mila euro. Viene inoltre introdotta una nuova ipotesi di reato, consistente nell'indicazione infedele dègli elementi attivi o passivi al fine di ottenere, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, un pagamento parziale di tributi e accessori per oltre 50 mila euro.
Fonte : rassegnastampa.mef.gov.it
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