LA PROCEDURA DI AUTOTUTELA- sospensione effetti dell'atto

LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ATTO

Occorre subito puntualizzare che la presentazione della richiesta di autotutela non ha efficacia sospensiva automatica, infatti non vi è sospensione nè del termine per la presentazione del ricorso presso la competente autorità giudiziaria  ne del termine di pagamento ( di norma entrami i termini sono di 60 giorni dalla notifica dell'atto).

Ciò premesso , è consigliabile presentare istanza di sospensione di tutti gli effetti dell'atto contestato, compreso il termine per la presentazione del ricorso.
Se la sospensiva viene concessa, verrà notificato un nuovo atto modificativo o confermativo di quello contestato. Da tale data , riparte il termine per la proposizione del ricorso , ed il contribuente con il successivo ricorso, potra' impugnare ambedue gli atti.


Se, viceversa , la sospensione non viene ottenuta, e' sicuramente buona norma,  presentare il ricorso vero e proprio (in commissione provinciale tributaria per esempio), per non rischiare che esso diventi inammissibile per decorrenza del termine di 60 giorni concesso per l'impugnativa.

Infine, nel caso di inerzia dell'amministrazione ( cioè quando l'ufficio non comunica l'esito della richiesta o non procede al riesame dell'atto) il contribuente dovrà sollecitare l'intervento della Direzione regionale dalla quale dipende l'ufficio al fine di sostituirsi all'inerzia di quest'ultimo.

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