LA PROCEDURA
L'iniziativa, così come previsto dalla normativa, spetta sia all'amministrazione ( come auto-accertamento) sia al contribuente.
Esaminiamo la prima delle due ipotesi
INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione finanziaria, ovvero l'ufficio che ha emesso l'atto ( sia esso il comune, o altro ente ecc..) ha il potere di provvedere autonomamente, a seguito di riesame, ad annullarlo -totalmente o parzialmente- o sostituirlo in questi casi:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
Il Ministero delle finanze, con la circolare n.198/98 ha inoltre chiarito che qualunque atto viziato puo' essere annullato d'ufficio anche nel caso in cui:
-siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l'atto sia diventato definitivo;
- il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilita', irricevibilita', improcedibilita', eccetera);
-vi sia pendenza di giudizio;
-non sia stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
In pratica, la legge prevede che l'amministrazione finanziaria possa annullare l'atto, di sua iniziativa, anche qualora il contribuente non ne abbia fatta richiesta e indipendentemente da quanto tempo e' passato dall'emanazione dello stesso.
Se dalla verifica viene rilevato che l'atto e' annullabile, in tutto o in parte, l'amministrazione deve procedere, inviando al contribuente una comunicazione motivata ed -eventualmente- un nuovo atto sostitutivo del precedente.
Nota importante: abbiamo usato la frase “puo' provvedere di sua iniziativa” non a caso. Secondo la legge, e a quanto ha ribadito il ministero delle Finanze con la circolare suddetta, non vi e' a carico dell'amministrazione finanziaria un dovere giuridico in tal senso. Si tratta di una semplice facolta' discrezionale, il cui mancato esercizio non puo' essere in alcun modo contestato.
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