Il diritto di interpello

Il diritto di interpello

Attraverso la presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), il cittadino ha la possibilità di rivolgere un quesito all'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato.
Tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano i sostituti d'imposta, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonché i responsabili d'imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso, la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

LE MATERIE E I CASI IN CUI È POSSIBILE CHIEDERE L'INTERPELLO

Le istanze di interpello di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

•le imposte sui redditi

•l'imposta sul valore aggiunto

•l'imposta di registro

•l'imposta di bollo

•le tasse sulle concessioni governative

•l'imposta sugli intrattenimenti

•altri tributi minori.

Per quanto riguarda l'IRAP, la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potestà di accertamento in materia di IRAP infatti è attribuita all'Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.
Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente può presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad esempio l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'ICI e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

Il contribuente, sempre che l'Amministrazione finanziaria non si sia già espressa in merito, può presentare istanza di interpello se:
•è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto e personale";

•esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare.

L'istanza può essere presentata se il contribuente non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, ecc.), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.

REQUISITI DELL'ISTANZA

Nell'istanza occorre indicare:

•i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

•la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;

•il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;

•la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello. Tuttavia l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Il contribuente, per velocizzare le comunicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, può indicare nell'istanza il proprio numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello. Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e va presentata mediante consegna a mano o spedizione a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta. L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Le imprese di rilevante dimensione, ossia le imprese che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro (tale limite sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011) presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale effettuerà l'istruttoria e trasmetterà l'istanza alla Direzione centrale normativa e contenzioso che provvederà a fornire la risposta al contribuente.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 258.228.449,54 euro ma non a 300 milioni di euro e con volume d'affari comunque inferiore a 300 milioni di euro presentano l'istanza direttamente alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

I "non residenti" possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.
Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.
Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).
Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

•il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;

•l'istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. A meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento ma è a conoscenza della posizione che l'Agenzia assumerà in sede di controllo. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio con essa contrastanti.
Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di 120 giorni si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente. Conseguentemente eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione prospettata dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall'Agenzia per effetto del silenzio-assenso) sono nulli.

L'Agenzia può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello fornito in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.
Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.
Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

ALTRI TIPI DI INTERPELLO

Oltre all'interpello ordinario previsto dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000, il vigente ordinamento tributario disciplina le seguenti ulteriori tipologie di interpello:

interpello antielusivo, di cui all'art. 21 della legge n. 413 del 1991 (che consente al contribuente di conoscere preventivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'applicazione a casi concreti delle disposizioni antielusive generali di cui agli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza);

interpello C.F.C. (Controlled Foreign Companies), che consente ai soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in imprese estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. black list), di chiedere la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir;

•istanze di disapplicazione della normativa antielusiva (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/73), per chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva che limita deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, descrivendo la fattispecie concreta per la quale si ritiene non applicabili tali disposizioni normative (ad esempio riguardo alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994,n. 724);

•Ruling di standard internazionale, di cui all'articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326: esso consente alle imprese con attività internazionale di utilizzare un'apposita procedura di interpello limitata al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
La suddetta procedura si conclude con la firma di un accordo che vincola l'Amministrazione finanziaria e l'impresa per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

Le modalità operative per avviare la procedura e i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Ruling sono stati stabiliti dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, reperibile sul sito internet della stessa Agenzia.
In particolare, il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione di un'istanza su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'Ufficio Ruling Internazionale Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi:

•Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, cap. 00145 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;

•Milano, Via Manin n. 25, cap. 20121 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

L'Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l'ammissibilità della stessa e invita l'impresa a comparire per l'instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta del responsabile dell'Ufficio Ruling Internazionale e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale:
a.sono definiti i criteri e i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni dedotte nell'istanza avente ad oggetto i prezzi di trasferimento;
b.vengono definiti i criteri di applicazione della normativa di riferimento, in tutti gli altri casi.
 

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