Circolare n. 20 del 16/04/10 Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2010 - Indirizzi operativi -

Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2010 - Indirizzi operativi -

CIRCOLARE N. 20/E

Roma, 16 aprile 2010

Oggetto: Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2010 – Indirizzi operativi.

Direzione Centrale Accertamento



1. PREMESSA .................................................................................................................................... 3


2. ATTIVITÀ SPECIFICHE .............................................................................................................. 4

2.1 GRANDI CONTRIBUENTI ...........................................................................................................4

2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI .........................................................................................7

2.3 IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI ...................................9

2.4 ENTI NON COMMERCIALI ................................................................................................ 11

2.5 PERSONE FISICHE............................................................................................................... 13

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI ................................................................................................... 14

3.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE.............................................................................. 14

3.2 ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE ................................ 15

3.3 ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE................................................................... 17

3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA........................ 19
3.5 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE........................................................................... 20

4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE.............................................................................. 22

5. OBIETTIVO MONETARIO 2010 .............................................................................................. 24



1. PREMESSA

Le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione da sviluppare nel corrente anno

devono innanzitutto perseguire due obiettivi strategici:

· consolidare gli importanti risultati ottenuti nel corso del 2009, in termini di impegno

operativo;

· migliorare ulteriormente, rispetto al 2009, l’efficacia delle varie linee di attività di

controllo, sia in termini di recupero di evasione pregressa che di prevenzione

dell’evasione in atto e futura.

Il numero complessivo degli interventi, relativi alle diverse tipologie di controllo,

eseguiti dall’Agenzia nel 2009, si è infatti attestato su valori particolarmente elevati.

Considerati gli importanti volumi di attività parallelamente sviluppati dalla Guardia di

Finanza, la capillarità dell’azione di controllo ha quindi raggiunto livelli più che adeguati al

contrasto dei fenomeni più diffusi di evasione fiscale, oltre che coerenti con l’entità delle

risorse umane a disposizione dell’Agenzia.

Gli obiettivi quantitativi per il 2010 sono stati pertanto calibrati in termini

sostanzialmente analoghi a quelli raggiunti nel 2009: essi vanno assicurati puntando al

miglioramento dei risultati ottenibili dalle singole attività di controllo, più che ad un

mero incremento numerico delle medesime attività fine a sé stesso.

Tale miglioramento si traduce di fatto, per gli accertamenti, nell’aumento dell’importo

mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e, soprattutto, definite.

Sia il consolidamento dei risultati quantitativi, sia il miglioramento di quelli qualitativi

possono essere raggiunti sfruttando al massimo le sinergie operative garantite dalla

riorganizzazione del dispositivo di contrasto dell’evasione, avviata lo scorso anno ed in

fase di completamento.

Dalla gestione delle attività di controllo a livello provinciale è atteso un impulso

decisivo alla compiuta individuazione dei rischi di evasione esistenti nella Provincia per le

diverse macro-tipologie di contribuenti (eccezion fatta per i “grandi contribuenti”) ed alla

conseguente assunzione di tutte le iniziative operative necessarie per recuperare in modo

sempre più significativo quote di evasione pregressa ed aumentare l’efficacia

dissuasiva che rappresenta la principale finalità dell’azione di controllo.

Quanto alla analisi di rischio, nel ribadirne l’essenziale importanza, si evidenzia come

la stessa viene realizzata sotto la diretta responsabilità del Direttore provinciale, il quale è

tenuto, mediante il supporto dell’apposita struttura di staff, ad una conoscenza

approfondita della realtà fiscale della Provincia, tale da consentirgli di intercettare tutte

le situazioni a maggior rischio di evasione nei cui confronti indirizzare i controlli.

Quanto alle iniziative operative, si richiamano gli indirizzi forniti con la circolare n.

13/E del 2009 che rimangono tutti sostanzialmente confermati, con le implementazioni nel

seguito evidenziate con il consueto, distinto riguardo:

· alle attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse macrotipologie

di contribuenti e che quindi integrano nel loro complesso la peculiare strategia da

adottare per ridurre i rischi di evasione/elusione che caratterizzano ciascuna delle dette

macro-tipologie (Attività specifiche);

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· alle attività che per loro natura non possono specificamente riferirsi alle suddette macrotipologie

di contribuenti, ma le riguardano tutte “trasversalmente”, in modo più o meno

marcato (Attività trasversali).

2. ATTIVITÀ SPECIFICHE

2.1 GRANDI CONTRIBUENTI

Il riassetto organizzativo delle strutture centrali e Regionali e la ridefinizione delle

modalità di intervento nei confronti dei cosiddetti “grandi contribuenti” hanno fatto

registrare nel 2009 risultati assai significativi soprattutto con riguardo al profilo della

qualità dell’attività di controllo.

I fattori che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento di tali risultati, oltre

all’adozione di metodologie differenziate per tale macro-tipologia di contribuenti, sono in

specie rappresentati dal supporto fornito dalle analisi di rischio, dalla efficiente collazione e

circolazione delle informazioni a livello nazionale e dall’utilizzo calibrato dei tradizionali

strumenti di controllo a seconda dei diversi fenomeni oggetto di osservazione.

Occorre pertanto proseguire negli stessi termini, valorizzando in misura sempre

maggiore la portata dissuasiva del tutoraggio, modello evoluto di controllo che trova

corrispondenza nelle migliori pratiche internazionali e va nella direzione di un progressivo

e tendenziale innalzamento del grado di adempimento spontaneo da parte di questo

importante segmento di contribuenti.

Il coordinamento operativo con la Guardia di Finanza è da quest’anno agevolato dal

nuovo approccio organizzativo adottato dal Corpo per l’esecuzione dei controlli nei

confronti delle varie tipologie di contribuenti, sostanzialmente analogo a quello

dell’Agenzia. Esso avviene pertanto a livello regionale per tutti i contribuenti con volume

d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, con le modalità indicate al

paragrafo 2.1.3 della Circolare n. 13 del 2009. In proposito, si richiama l’attenzione sulla

circostanza che le informazioni disponibili sui soggetti sottoposti a tutoraggio devono

formare oggetto della massima condivisione tra le Direzioni Regionali ed i Comandi

Regionali della Guardia di Finanza nell’ambito del coordinamento operativo previsto

nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni

2010-2012 per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione di controllo.

Anche per l’anno 2010 il piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti si

articola su tre direttrici principali. Oltre al già ricordato tutoraggio, si tratta degli

accertamenti, cui corrispondono altrettanti obiettivi riflessi negli indicatori della

Convenzione triennale 2010-2012 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e

delle Finanze in corso di perfezionamento, nonché delle attività istruttorie esterne.

a) Tutoraggio

L’attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2010 riguarda le imprese che nel 2008

hanno conseguito un volume d'affari o di ricavi non inferiore a duecento milioni di euro

(limite così modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 16 dicembre

2009). La platea dei soggetti da tutorare risulta pertanto ampliata, da circa 1.000 a circa

1.600 imprese.

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Il tutoraggio viene svolto con le modalità previste dalla nota n. 83133, del 27 maggio

2009, e con riferimento al periodo d’imposta 2008: il relativo output si traduce pertanto

nella predisposizione delle schede di analisi del rischio per le imprese di più rilevante

dimensione comprese nel parametro per tale anno di imposta, nonché nell’aggiornamento

delle schede già predisposte nel corso del 2009 per le altre imprese della specie.

Al fine di pervenire ad una tendenziale omogeneità nelle valutazioni del livello di

rischio e di realizzare una mappatura generale dei rischi individuati, i contenuti delle

schede predisposte dalle Direzioni Regionali vengono esaminati a livello centrale. Tale

esame è anche funzionale alla individuazione di schemi o fenomeni comuni a più soggetti o

settori e alla diffusione di tali elementi informativi a beneficio di tutte le strutture regionali.

Si segnala, inoltre, che tale attività include anche ulteriori approfondimenti specifici, quali

ad esempio l’apprezzamento del livello di rischio riferibile ai principali gruppi economici

residenti in Italia ovvero il monitoraggio di fenomeni di pianificazione fiscale, anche

internazionale, dalla quale può derivare l’esigenza di sviluppare specifiche attività di

controllo anche a cura di diverse Direzioni Regionali (nel qual caso il coordinamento sarà

assunto dalla Direzione Centrale).

Si rammenta che a ciascun contribuente tutorato va attribuito un livello di rischio

diversamente graduato e tipizzato, funzionale sia alla successiva selezione dei soggetti da

sottoporre a più specifico controllo, che alla pianificazione preventiva delle aree o delle

operazioni da approfondire, nonché alla individuazione delle più adeguate modalità

istruttorie da utilizzare.

Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuita una maggiore intensità del rischio

(dipendendo l’intensità dal livello e dal tipo di rischio), il controllo si svilupperà mediante

l’utilizzo di strumenti più penetranti rispetto a quelli impiegabili nei confronti di soggetti

caratterizzati da una intensità minore di rischio.

Per i contribuenti classificati a bassa intensità di rischio il controllo potrà anche limitarsi

alla sola predisposizione della scheda di rischio ed al suo costante aggiornamento, mediante

l’eventuale integrazione o modifica degli elementi informativi ad essa pertinenti. Il livello di

intensità del rischio attribuito (e riveduto almeno annualmente) è evidentemente correlato

alla stima della probabilità di porre in essere comportamenti non conformi al corretto

assolvimento degli adempimenti tributari ed alla ipotizzata tipologia di tali comportamenti,

nonché alla verifica dell’attitudine del contribuente ad avere nei confronti

dell’Amministrazione finanziaria un atteggiamento trasparente e collaborativo.

In tal senso, assume particolare rilievo anche la verifica del rispetto della soluzione

interpretativa indicata dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta alle istanze di

interpello presentate dalle imprese di più rilevanti dimensioni, così come previsto

dall’articolo 27 comma 12 del DL n.185 del 2008. Il monitoraggio accurato di tali posizioni

e, più in particolare, il riscontro dell’effettivo rispetto delle soluzioni interpretative fornite

dall’Agenzia, forma parte integrante dell’attività di analisi/revisione del livello di intensità

del rischio attribuito al singolo contribuente.

b) Attività istruttorie esterne

Relativamente ai criteri di selezione da utilizzare per l’individuazione delle posizioni da

sottoporre a controllo mediante attività istruttorie esterne, occorre accordare priorità al

controllo dei soggetti cui, in sede di predisposizione delle schede di rischio, è stato attributo

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un livello di intensità di rischio alto. Per gli altri grandi contribuenti sono confermate le

indicazioni già fornite nel 2009 (v. gli specifici criteri indicati al paragrafo 2.1.2., lettera a),

della Circolare n. 13 del 2009 e gli ulteriori elementi di criticità segnalati con nota n.

179432 del 30 novembre 2009, ai fini della programmazione dei controlli relativi all’anno di

imposta 2007).

Va comunque data specifica rilevanza ai fenomeni di arbitraggio internazionale

(realizzati anche attraverso l’impiego di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti

finanziari complessi), alle operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale che

presentino elementi di anomalia ed a quelle aventi ad oggetto la tematica dei prezzi di

trasferimento.

Particolare attenzione va inoltre rivolta alla presenza di significative variazioni o

anomalie nei risultati d’esercizio, ovvero alla genesi di perdite fiscali, in quanto le stesse

potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell’avvenuta attuazione di schemi di

pianificazione fiscale aggressiva, peraltro di particolare rilevanza negli anni di imposta in

cui il contesto economico internazionale è stato interessato da una grave crisi economicofinanziaria.

A tali fini occorre sempre valorizzare al massimo l’utilizzo della

cooperazione internazionale, che rappresenta uno dei più importanti strumenti per il

contrasto dell’evasione attuata su scala internazionale.

Nel primo semestre del 2010 le attività di verifica e di controllo mirato vanno indirizzate

sulla annualità 2007 mentre nel secondo semestre sono da estendere al periodo di

imposta 2008. Resta fermo che, qualora si disponga di elementi relativi a periodi d’imposta

precedenti, le attività dovranno orientarsi anche su questi ultimi.

c) Accertamenti

Al fine di garantire i rilevanti obiettivi, quantitativi e qualitativi, attesi dagli accertamenti

nei confronti della platea in parola, occorre innanzitutto una compiuta ricognizione degli

elementi a disposizione, risultanti da verbali di constatazione o da altre fonti istruttorie, in

modo da individuare il “magazzino” degli accertamenti potenzialmente effettuabili.

Da tale “magazzino” vanno quindi estratte le posizioni da lavorare dando priorità a

quelle che:

· riguardano periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31

dicembre 2010;

· necessitano di ulteriore attività istruttoria (come, ad esempio, le segnalazioni ex art. 37-

bis del dPR n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi per operazioni con

soggetti residenti in Paesi “black list”);

· riguardano imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 50

milioni di euro (considerando sia le imposte sui redditi che l’IVA);

· presentano rischi connessi con la tutela del credito erariale (erogazione di rimborsi,

decadenza di polizze fideiussorie, situazioni debitorie di particolare rilevanza, e così

via).

Per una parte consistente delle posizioni “in magazzino” l’avvio della procedura di

accertamento con adesione o la notifica dell’avviso devono avvenire entro il primo

semestre dell’anno.

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Gli accertamenti in scadenza nel 2010 concernenti soggetti aderenti alla tassazione di

gruppo, segnatamente quelli di primo livello nei confronti delle società consolidate, devono

essere trasmessi inderogabilmente entro il 15 settembre 2010 alla struttura competente

per la società consolidante. Qualora gli elementi su cui fondare l’accertamento non

pervengano in tempo utile a rispettare le suddette cadenze, dell’esistenza dei medesimi va

immediatamente informata la struttura competente per la società consolidante accelerando

al massimo la notifica dell’accertamento di primo livello.

Si evidenzia, al riguardo, che in via generale le strutture locali competenti per le società

consolidate devono fattivamente consentire alle strutture competenti per le società

consolidanti una pronta ricognizione delle posizioni da accertare mediante segnalazione a

seguito della notifica di atti di accertamento di primo livello. Al fine di facilitare tale

attività, è imminente la implementazione della procedura “Segnalazioni web”. Le strutture

competenti per le società consolidanti, a regime, devono avere cura di posticipare all’ultimo

trimestre dell’anno la trattazione degli accertamenti di secondo livello nei confronti delle

dette società, salvo casi di particolare urgenza.

Si richiama, da ultimo, l’attenzione sulle istruzioni impartite nel corso del 2009 al fine di

garantire uniformità nei comportamenti operativi e nelle soluzioni su tematiche attinenti alle

attività svolte dalle strutture regionali nei confronti dei grandi contribuenti (istruzioni tutte

reperibili sul sito intranet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Controllo - Grandi

contribuenti - Comunicazioni di servizio).

2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Per il segmento delle imprese di medie dimensioni è quest’anno prevista una particolare

intensificazione delle attività di controllo.

Le analisi svolte a livello centrale hanno infatti evidenziato l’esistenza di un diffuso

sottodimensionamento delle basi imponibili che impone l’immediato incremento della

pressione ispettiva, con interventi idonei ad intercettare i fenomeni di evasione che, per il

comparto in questione, si presentano assai diversificati.

L’intensificazione ed il miglioramento dell’attività di controllo vanno perseguiti

sfruttando al massimo le sinergie derivanti dal nuovo modello organizzativo, entro

l’anno a regime per tutta l’Agenzia. Esso è infatti impostato in modo tale da garantire che le

Direzioni Provinciali all’interno dell’Ufficio Controlli dispongano di specifiche unità

destinate al controllo di questa importante macrotipologia di contribuenti (Aree Imprese di

medie dimensioni nelle Direzioni di maggiori dimensione – team dedicati nelle altre

Direzioni). Al riguardo, si ricorda che:

· le attività istruttorie esterne e l’attività di accertamento sono demandate alla competenza

degli Uffici locali fino alla completa entrata in funzione delle Direzioni Provinciali;

· gli obiettivi relativi ai controlli continuano ad essere assegnati alle Direzioni Regionali

che provvedono alla ripartizione fra le varie strutture;

· le attività istruttorie esterne possono essere comunque effettuate anche dalle Direzioni

Regionali per situazioni di particolare rilevanza come, ad esempio, nel caso di imprese

collegate a grandi contribuenti.

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L’efficacia, sia repressiva che dissuasiva, degli interventi ha comunque come

presupposto essenziale l’analisi del rischio di evasione sulla platea di contribuenti della

specie presenti nella Provincia. Tale analisi è affidata alle Direzioni Provinciali (e, ove non

ancora costituite, alle Direzioni Regionali supportate dai competenti Uffici locali) e deve

muovere da una accurata mappatura delle imprese in questione, da sviluppare

distintamente per le tre macro-categorie economiche (manifatture, servizi e commercio) e,

all’interno di queste, per settori.

I trend dichiarativi dell’ultimo quadriennio devono ovviamente costituire il fulcro

dell’analisi di rischio, consentendo gli stessi, per portare esempi basilari, la individuazione

delle posizioni di bassa o nulla redditività reiterata nel tempo, di volumi d’affari IVA non

coerenti con le potenzialità economiche delle aziende o di posizioni IVA a credito

particolarmente rilevanti e non giustificate dalla ordinaria operatività dell’impresa.

Analisi di maggior dettaglio vanno poi condotte tenendo conto dei criteri di

pericolosità già indicati al paragrafo 2.2 della circolare n. 13/E del 2009, tra i quali si

evidenziano, a titolo meramente esemplificativo, quelli che seguono:

· rapporti con soggetti non residenti in cui si possa ravvisare la presenza di specifici profili

di rischio;

· operazioni infragruppo;

· crediti IVA utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo di

imposta, di importo significativo che si presentino anomali in rapporto ai dati dichiarati

ed in relazione all’attività svolta;

· ingenti oneri finanziari (anche ai fini del controllo della thin capitalization e del prorata

patrimoniale);

· oneri straordinari o costi per servizi particolarmente elevati;

· anomale variazioni ed oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo.

L’analisi porta così alla individuazione delle posizioni a rischio da selezionare,

graduate in funzione della relativa pericolosità, per l’inserimento nel piano degli interventi

di iniziativa da effettuare con un ordine di priorità strettamente collegato alla rilevanza del

rischio (desumibile in primis dalla entità delle imposte eventualmente evase).

Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, va comunque sempre privilegiato nella

selezione il criterio dell’assenza di controlli negli ultimi quattro anni.

La prevista intensificazione delle attività di controllo comporta una attenzione

particolare nella scelta delle modalità di controllo da adottare, onde ottimizzare

l’impiego delle risorse su questo specifico fronte, che per importanza e pericolosità

richiederebbe un impegno crescente.

In proposito, vale sempre l’indirizzo già impartito di differenziare la tipologia di

intervento in funzione delle caratteristiche e della specificità della posizione da sottoporre a

controllo, privilegiando le attività istruttorie esterne (controlli mirati e/o verifiche) per i casi

a maggior rischio di evasione fiscale.

Le dette attività esterne devono concentrarsi nel primo semestre del 2010 sul periodo

di imposta 2007; le stesse saranno estese anche al periodo di imposta 2008, non appena

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saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la

selezione (salve situazioni specifiche in cui si disponga di elementi relativi ad altre annualità

pregresse).

Per quanto invece attiene agli accertamenti, con particolare riguardo alla fascia delle

imprese medio-grandi (da considerare ora, con nuova accezione, come quelle con ricavi

superiori a 25 milioni di euro), valgono le istruzioni già sopra enucleate per il comparto dei

grandi contribuenti (v. paragrafo 2.1, sub lettera c)1).

Considerata inoltre l’ampiezza della platea in parola e la non uniforme distribuzione a

livello provinciale, il coordinamento con la Guardia di Finanza, mediante specifici

contatti tra le Direzioni Provinciali o gli Uffici locali ed i Comandi provinciali, assumono

determinante importanza al fine di massimizzare l’efficacia delle attività istruttorie esterne.

Si evidenzia, da ultimo, che l’efficacia della complessiva azione sul segmento delle

imprese di medie dimensioni (che, come detto, si attende fortemente intensificata) è

funzione diretta dell’ammontare di evasione pregressa effettivamente recuperato a

seguito dei controlli. L’incremento atteso di tale ammontare va peraltro raggiunto mediante

il miglioramento qualitativo dei controlli e, conseguentemente, il maggiore utilizzo degli

istituti definitori disciplinati dal dLgs n. 218 del 1997, la cui portata è stata ampliata con

gli interventi legislativi del 2008 e del 2009.

Si raccomanda, da ultimo, la puntuale ricognizione (con le modalità di cui si è detto al

paragrafo 2.1, sub lettera c)) delle attività istruttorie già espletate al fine di procedere

all’accelerazione della notifica dei correlati avvisi di accertamento qualora non ricorrano i

presupposti per l’applicazione dei predetti istituti definitori.

2.3 IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI

Per la macrotipologia comprendente le imprese di minori dimensioni ed i lavoratori

autonomi, valgono tutte le indicazioni operative fornite al paragrafo 2.3 della circolare n.

13/E del 2009, per quanto in specie attiene alla analisi di rischio propedeutica alla

selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, nonché quelle contenute nelle note n.

68125 del 4 giugno 2009 e n. 178090 del 16 dicembre 2009.

Sempre ai fini dell’analisi di rischio occorre tenere presenti gli elenchi d’ausilio inviati

con le note n. 117326 del 31 luglio 2009 e n. 114817 del 4 settembre 2009 (corredati delle

istruzioni operative per il controllo) concernenti:

· titolari di partita IVA percettori di compensi risultanti dai modelli 770 che non hanno

dichiarato redditi da lavoro autonomo o d’impresa;

· società non operative che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo.

Tali elenchi, laddove non ancora completamente utilizzati, possono rappresentare una

valida fonte di selezione per l’attività di controllo ed accertamento del corrente anno.

1 Il criterio di priorità nella estrazione delle posizioni da lavorare, indicato al terzo punto del paragrafo 2.1, lettera c), è

in questo caso da riferire ad imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 10 milioni di euro

(considerando sia le imposte sui redditi che l’IVA).

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Agli stessi fini di analisi del rischio è previsto l’invio, in corso d’anno, di ulteriori

elenchi d’ausilio (sempre corredati delle istruzioni operative) in relazione alle seguenti

posizioni:

· soggetti che, pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per i periodi

d’imposta 2006 e 2007, non risultano aver presentato la relativa dichiarazione essendone

obbligati;

· soggetti che, pur risultando aver prestato servizi in materia edile (secondo le

informazioni presenti in Anagrafe Tributaria), presentano anomalie dichiarative;

· soggetti per i quali, da informazioni acquisite dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di

Stato, risultano irregolarità dichiarative ovvero omessi o carenti versamenti IVA .

I controlli nei confronti dei contribuenti cui si applicano gli Studi di settore che

presentino situazioni di “non congruità”, fermo restando il consolidamento dell’entità

numerica del 2009, vanno sviluppati tenendo rigorosamente presenti le istruzioni

metodologiche di cui alla citata nota n. 68125 del 2009, onde pervenire ad un

miglioramento dell’ammontare mediano delle maggiori imposte accertate e di quelle

definite, ulteriore rispetto a quello già conseguito lo scorso anno.

Una quota pari ad almeno il 5 per cento degli accertamenti previsti per la

macrotipologia in parola deve essere destinata al controllo dei soggetti che, pur

astrattamente tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli studi, indicando o meno in dichiarazione l’esistenza di cause di

esclusione o inapplicabilità (a ciascuna delle due ipotesi va dedicato, ove possibile, un pari

numero di interventi, e la selezione va sempre tarata sulla presenza di concreti indizi di

evasione).

Per la platea dei contribuenti che risultano “congrui” è in programma una campagna di

controlli volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli

Studi di settore, mediante accessi brevi da sviluppare in tornate contestuali a livello

nazionale, sulla base di istruzioni diramate dalla Direzione Centrale Accertamento (si

prevede per tali campagne, il cui avvio è previsto nel mese di maggio, un assorbimento di

circa 10.000 interventi della specie). Detta campagna ispettiva, da realizzare utilizzando una

quota degli accessi brevi già programmati, è evidentemente finalizzata ad intercettare le

situazioni di “congruità” ottenute artificiosamente, le quali vanno considerate ad alta

pericolosità e, pertanto, ricercate anche mediante gli ordinari controlli da indirizzare sui

contribuenti che presentano un trend pluriennale degli specifici redditi dichiarati

obiettivamente implausibile e/o denotano un tenore di vita superiore a quello

apparentemente connesso al reddito complessivo dichiarato (in linea con le istruzioni fornite

con la già citata nota n. 178090 del 2009).

Specifici controlli, con le modalità istruttorie ritenute maggiormente efficaci, vanno

riservati, come di consueto, ai contribuenti che, destinatari nel corso del 2009 delle apposite

comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici,

relative al triennio 2005-2007, risultano – dai dati dichiarati per il periodo d’imposta 2008 –

non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo (la selezione è assistita da apposite liste

d’ausilio, elaborate centralmente e accompagnate dalle necessarie istruzioni operative). Il

controllo di questi soggetti va sviluppato nella massima misura possibile, selezionando dalle

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liste di ausilio le posizioni la cui verifica, secondo i criteri già in passato descritti, può

garantire la maggiore incisività, anche a fini preventivi.

Occorre inoltre che una quota dei controlli venga riservata alle posizioni a maggior

rischio dei soggetti ai quali non si applicano gli Studi di settore (categoria alla quale, a

partire dal periodo d’imposta 2008, appartengono anche i c.d. “contribuenti minimi”): al

riguardo è prevista la diffusione di appositi indirizzi metodologici per una corretta analisi

del rischio e conseguente selezione.

Resta altresì ferma l’esigenza che una adeguata quota di controlli, superiore in ogni

caso a quella del 2009, venga riservata al comparto degli esercenti arti e professioni, da

sviluppare con le modalità già indicate al paragrafo 2.2 della circolare n. 13/E del 2009

(evitare, di norma, attività istruttorie esterne, privilegiando invece, ricorrendone i

presupposti, le indagini finanziarie).

Quale indirizzo generale, è opportuno che l’attività di verifica nei confronti delle

imprese di minori dimensioni privilegi, come di consueto, le annualità più recenti (periodo

di imposta 2007 nel primo semestre del 2010, nonché quello 2008 non appena saranno rese

disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la selezione),

fermo restando che, in presenza di elementi relativi a periodi d’imposta precedenti, l’attività

andrà indirizzata anche su questi ultimi.

Si ricorda, infine, che per il 2010 sono stati programmati soltanto gli accessi brevi

finalizzati alla già citata verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione

degli Studi di settore; pertanto contestualmente si procede, laddove ne sussistano i

presupposti, anche al controllo del rispetto degli “obblighi strumentali”, nonché della

regolarità del personale impiegato.

Le sinergie operative ed il coordinamento con i competenti reparti della Guardia di

Finanza devono essere costantemente perseguiti, onde garantire che gli interventi,

numerosi e di varia natura, su questa macrotipologia di contribuenti vengano articolati sul

territorio in modo razionale ed idoneo a consentire gli auspicati effetti dissuasivi

dell’evasione. Analoghe sinergie vanno sviluppate con gli altri Organismi che svolgono

attività ispettiva connessa a quella di competenza dell’Agenzia delle entrate, quali in specie

l’INPS e la SIAE (per la collaborazione con la SIAE, si richiama l’attenzione sulle

specifiche disposizioni della nuova Convenzione del 15 dicembre 2009 e si fa rinvio alla

nota n. 43389 del 19 marzo 2010, con la quale sono state fornite alla SIAE indicazioni in

tema di programmazione delle attività di verifica per l’anno 2010).

2.4 ENTI NON COMMERCIALI

L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli

enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi rilevanti

risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi

(assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei

requisiti di appartenenza).

Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla esplicitamente

una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di

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un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul comparto, la quale

va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei soggetti presenti in

ciascuna realtà provinciale.

Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui al paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E

del 2009, è da quest’anno agevolato dal censimento degli Enti associativi (e dei dati e notizie

ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le comunicazioni

telematiche imposte dall’art. 30 del DL n. 185 del 2008.

La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata,

dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio

(associazioni culturali, sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto la diretta

responsabilità dei Direttori provinciali, deve portare immediatamente ad individuare le

situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella Provincia, onde garantire agli interventi

repressivi la massima efficacia dissuasiva.

E’ inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa

comunicazione, stante la loro specifica pericolosità.

Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni

sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza

dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente

previsto.

Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda l’importanza, soprattutto a fini di

prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all’iscrizione

nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto

ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali.

Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni

Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato, che può consentire l’individuazione di

posizioni particolarmente a rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti esercenti vere

e proprie attività lucrative di natura commerciale che configurano abuso dei regimi

agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a segnalarli alle competenti strutture locali

per gli opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà data tempestiva comunicazione per gli

ulteriori eventuali adempimenti di competenza delle medesime Direzioni.

Le attività istruttorie devono essere condotte secondo le linee tracciate nel citato paragrafo

2.4 della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche metodologie disponibili nel sito intranet

dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le attività di analisi, selezione e controllo

degli enti non commerciali costituiti in forma associativa e delle associazioni e società

sportive dilettantistiche.

Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione Centrale

Accertamento circa il numero degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione Provinciale (o

Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno, evidenziando i risultati conseguiti

(rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi specifici che hanno

determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa andrà fornita, entro il 15

gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010.

13

2.5 PERSONE FISICHE

La strategia di controllo delle posizioni delle persone fisiche, rilevanti ai fini delle

imposte sui redditi, prosegue nel 2010 con lo sviluppo delle linee di azione previste al

paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, e in specie:

· del piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del dPR n.

600 del 1973, calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito

complessivo e/o di crediti o detrazioni d’imposta non spettanti;

· del piano di accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati”, in materia di imposte sui

redditi, ad alta potenzialità di recupero della “micro-evasione”;

· del piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito

delle persone fisiche.

Il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio (compreso nelle linee d’azione di

cui al citato paragrafo della circolare n. 13/E) confluisce da quest’anno nella nuova “attività

trasversale” del contrasto alla evasione internazionale (v. infra, sub paragrafo 3.2).

Il piano di controlli “formali” riguarda il periodo d’imposta 2007 e, come di consueto,

le posizioni segnalate a seguito della analisi di rischio svolta a livello centrale, basata su

criteri che tengono conto dei principali rischi di microevasione che caratterizzano

generalmente la platea dei contribuenti in parola (fermo restando il controllo di posizioni,

ulteriori rispetto a quelle segnalate, per le quali si disponga di specifici elementi).

Dal punto di vista operativo, l’avvio del controllo continua ad essere gestito

centralmente con la trasmissione delle richieste di documentazione di cui all’art. 36-ter,

comma 3, del dPR n. 600 del 1973 (dato che nel 2009 ciò ha consentito, efficientando

l’attività degli Uffici, il conseguimento di risultati migliori rispetto al passato).

Quanto al piano di accertamenti parziali “automatizzati”, esso riguarda nel 2010 un

numero di posizioni superiori a quelle trattate nel 2009, selezionate centralmente e

concernenti “redditi di lavoro dipendente” (anni d’imposta 2005 e 2006) e “redditi di

fabbricati” (anni d’imposta 2005 e 2006). Per ulteriori posizioni concernenti “redditi di

capitale” (anni d’imposta 2005 e 2006), si prevede l’invio di elenchi alle Direzioni

Regionali per il conseguente inoltro alle strutture competenti.

Tenuto conto che la selezione centralizzata delle posizioni soggettive è basata sugli

incroci con i dati presenti nel Sistema informativo ed incentrata sulle situazioni di maggiore

rilevanza, vale pertanto sempre la forte raccomandazione, soprattutto per gli accertamenti

concernenti imposte di particolare entità, di effettuare ogni opportuno riscontro prima

della notifica degli atti.

Le posizioni segnalate in corso d’anno vanno tempestivamente esaminate, onde

notificare entro l’anno gli avvisi relativi ai periodi di imposta per i quali il potere di

accertamento decade alla data del 31 dicembre 2010.

Il piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del

reddito complessivo delle persone fisiche, previsto dall’art. 83, commi 8 e 9, del DL n.

112 del 2008, costituisce anche per il 2010 una linea di attività a valenza strategica.

Dal piano è atteso un sensibile miglioramento dei risultati qualitativi, rispetto a quelli

ottenuti nel 2009 (in specie dell’ammontare mediano della maggiore imposta accertata e

14

definita), oltre al raggiungimento dell’obiettivo di produzione previsto (25.000

accertamenti della specie).

L’analisi di rischio e la selezione della platea di riferimento per i controlli devono

essere sviluppate seguendo il percorso metodologico fornito con la nota n. 22736 del 9

febbraio 2010, incentrato sugli elementi disponibili nelle basi-dati centralizzate, così come

considerevolmente implementati grazie alle acquisizioni dirette effettuate su tutto il

territorio nazionale (salva la individuazione di posizioni ulteriori, intercettabili mediante

analisi svolte localmente, comunque da favorire ed incoraggiare).

Le istruzioni impartite con la stessa nota n. 22736 (paragrafo 4), vanno altresì tenute ben

presenti ai fini della esecuzione dei controlli in parola, onde pervenire sempre ad una

ricostruzione del reddito complessivo convincente, prima di tutto per il contribuente

destinatario del controllo, ma anche (in via ovviamente solo eventuale) per l’organo

giurisdizionale che venga chiamato a decidere della correttezza e legittimità della

ricostruzione medesima.

Nell’ambito del piano straordinario devono essere adeguatamente valorizzati gli

elementi forniti dalla Guardia di Finanza e dai Comuni, i quali sono entrambi chiamati,

dal già citato art. 83 del DL n. 112 del 2008, a contribuire all’incremento degli accertamenti

in parola mediante l’acquisizione e segnalazione di elementi qualificati ai fini della

determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Si evidenzia infine che gli accessi diretti all’acquisizione di elementi segnaletici di

capacità contributiva utili ai fini degli accertamenti con metodo “sintetico” disposti

centralmente, come già avvenuto nel 2009, hanno priorità assoluta (le risorse impiegate

devono essere imputate al processo “analisi territoriale del rischio di evasione”).

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI

3.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE

La valenza strategica delle attività di contrasto ai fenomeni di frode in materia di IVA,

nazionale e comunitaria, si è ormai consolidata, anche alla luce delle recentissime previsioni

normative volte a rendere più efficace la prevenzione e la repressione dei fenomeni di frode

(dLgs n. 18 del 2010, di attuazione delle direttive comunitarie n.ri 2008/8/CE, 2008/9/CE e

2008/117/CE).

Su questo fronte, vanno tenute presenti tutte le indicazioni fornite al paragrafo 3.1 della

circolare n. 13 del 2009, in specie quelle concernenti l’assetto organizzativo delle attività in

parola che, dopo il primo anno di “rodaggio”, opera ormai a pieno regime.

A livello centrale, la Cabina di Regia Operativa (istituita ai sensi dell’art. 83, commi 5 e

6, del DL n. 112 del 2008), continua a vedere impegnate l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia

delle Dogane e la Guardia di Finanza nella individuazione di comuni linee di azione, sempre

più incisive, con conseguente implementazione di quelle già in atto e la messa a punto di

piani d’intervento mirati che coinvolgono, per l’Agenzia delle Entrate, gli Uffici regionali

antifrode, con il coordinamento e (se necessario) il diretto intervento dell’Ufficio Centrale.

Più in generale, l’attenzione operativa degli Uffici regionali deve focalizzarsi, oltre che

sui settori che hanno ad oggetto i beni individuati con il D.M. 22 dicembre 2005, anche su

quelli che, in base all’ulteriore esperienza maturata, possono presentare maggiori profili di

15

rischio, quali ad esempio il comparto immobiliare o quello dei servizi ad alto valore

aggiunto.

Proprio riguardo al comparto dei servizi va peraltro tenuta presente l’importante novità

recata dal dLgs n. 18 del 2010, di recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e

2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle

prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti

in altro Stato membro nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale

connessa alle operazioni intracomunitarie. Il citato decreto, nel modificare le regole in

materia di territorialità e soggettività passiva IVA, ha in specie reso obbligatoria la

presentazione dei nuovi elenchi riepilogativi INTRA dei servizi prestati in ambito

intracomunitario tra soggetti passivi IVA. Una volta acquisiti a sistema, tali elenchi

consentiranno una analisi multi-dimensionale, funzionale al contrasto immediato

dell’evasione e delle frodi in materia di IVA da parte di tutte le strutture di controllo.

Oltre che sulle frodi in materia di IVA, le attività in parola vanno indirizzate anche

verso altrettanto pericolose fenomenologie fraudolente, quali in specie:

· quelle in materia di imposte sui redditi, con particolare riguardo al comparto delle

operazioni immobiliari e finanziarie che, data la rilevanza degli importi in gioco,

possono presentare profili di pericolo maggiori (recenti indagini hanno messo in luce

l’utilizzo di schemi di pianificazione fiscale particolarmente aggressivi, realizzati per lo

più mediante la creazione di schermi societari fittizi allocati in paesi a bassa o nulla

fiscalità, anche avvalendosi di complesse ed articolate strutture negoziali, allo scopo di

creare fittizi componenti negativi di reddito volti ad abbattere la base imponibile ed a

consentire il trasferimento all’estero di capitali);

· le compensazioni, di elevato ammontare, effettuate al precipuo intento di evadere

imposte e contributi o di creare fittizi crediti da chiedere a rimborso;

· le fattispecie di reato previste dall’art. 11 del dLgs n. 74 del 2000, tra le quali sono

partitamente da considerare quelle che sfruttano il trasferimento fittizio all’estero della

sede legale di società ed enti con ingenti debiti d’imposta.

3.2 ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE

Il contrasto alla evasione internazionale entra quest’anno in una nuova fase che vede ad

esso dedicate specifiche attività operative, coordinate a livello centrale, dalle quali si attende

un deciso cambiamento di passo nell’approccio ispettivo ai fenomeni evasivi in

questione.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del DL n. 78 del 2009, dal 1°

ottobre 2009 è stato istituito presso la Direzione Centrale Accertamento l’Ufficio centrale

per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di coordinamento

delle attività di contrasto, alle più diffuse e pericolose forme di evasione internazionale,

svolte da tutte le strutture di controllo dell’Agenzia, e di esecuzione diretta delle istruttorie

di maggiore rilevanza e delicatezza. L’Ufficio assicura inoltre l’ottimale coordinamento

con le attività di contrasto alla evasione internazionale sviluppate dalla Guardia di

Finanza, interfacciandosi con il Comando Generale del Corpo, anche ai fini di eventuali

attività da svolgere fuori dai confini nazionali a cura degli esperti della Guardia di Finanza

dislocati all’estero.

16

I controlli da sviluppare in maniera massiccia, su questo fronte operativo, riguardano

prioritariamente i fenomeni di illecito trasferimento e/o detenzione di attività economiche e

finanziarie all'estero e di trasferimento della residenza all’estero a fini di evasione fiscale.

Quanto al primo profilo, sono in corso alcune attività, avviate nel 2009, volte ad

intercettare situazioni a particolare rischio di trasferimento e/o detenzione di attività

all’estero non dichiarate in Italia, sulle quali effettuare controlli approfonditi. Si tratta, in

specie:

· dell’invio centralizzato di questionari a persone fisiche, rientrate in Italia (come

domicilio fiscale) nell’ultimo quinquennio, dopo un periodo più o meno lungo trascorso

all’estero;

· dell’incrocio tra la base-dati generata dal c.d. “monitoraggio” delle transazioni da e

verso l’estero da parte degli intermediari finanziari, e le dichiarazioni dei redditi (in

specie il modulo RW) presenti a Sistema.

Le posizioni a rischio individuate vengono approfondite direttamente dall’U.C.I.F.I., ove

di particolare rilevanza, e dalle Direzioni Provinciali con gli Uffici controllo negli altri casi

(sotto il coordinamento delle Direzioni Regionali e dello stesso U.C.I.F.I.).

Per quanto invece attiene ai fenomeni di estero-residenza fittizia occorre proseguire e

concretizzare le linee di azione tracciate al paragrafo 2.5.4 della circolare n. 13 del 2009 in

coerenza con quanto stabilito dall’art. 83, commi 16 e 17, del DL n. 112 del 2008 (presidio

della generalità dei soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri mediante l’azione

congiunta dei Comuni e dell’Agenzia).

Dette linee riguardano distintamente le posizioni dei soggetti che hanno trasferito la

residenza all’estero:

a) a far corso dal 1° gennaio 2006 fino alla entrata in vigore della citata norma (25 giugno

2008);

b) dopo l’entrata in vigore della norma medesima;

c) fino a tutto il 31 dicembre 2005.

Per le posizioni sub a), il citato art. 83, al comma 17, impone, sia ai Comuni che

all’Agenzia, di attivare una specifica vigilanza sulla effettività della cessazione della

residenza in Italia. Già avviata nel 2009, la vigilanza va quindi proseguita nel 2010 con il

completamento dell’analisi di rischio, tenendo conto delle segnalazioni dei Comuni, e

l’avvio delle iniziative di controllo sulle residue posizioni a maggiore pericolosità (prime fra

tutte quelle caratterizzate dal trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata).

Le posizioni a rischio di particolare rilevanza (per l’entità dell’evasione e la

complessità, anche a livello internazionale, dell’intervento) vanno segnalate all’U.C.I.F.I.,

tramite le Direzioni Regionali, per indicazioni circa l’opportunità che i controlli vengano da

esso direttamente svolti o coordinati.

Per le posizioni sub b), occorre proseguire il monitoraggio costante previsto dal

comma 16 dello stesso art. 83, la cui attivazione è stata disposta dalla circolare n. 13 del

2009. Il monitoraggio, lo si ricorda, consiste nel verificare l’effettività dell’espatrio

confermato dai Comuni, entro il triennio successivo all’espatrio medesimo.

17

Al riguardo, è prevista a breve l’emanazione di specifiche istruzioni alle strutture

operative (Direzioni Provinciali o Uffici locali, ove queste ultime non siano state ancora

istituite) in tema di:

· riscontro delle conferme pervenute dai Comuni e, per quelle non pervenute, richiesta

formale ai Comuni stessi, prioritariamente per le posizioni dei soggetti che, nel periodo

dal 25 giugno 2008 al 31 dicembre 2009, hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità

privilegiata;

· pianificazione a livello provinciale di specifici approfondimenti, da sviluppare entro il

previsto triennio, sui contribuenti il cui trasferimento sia da considerare a specifico

rischio di evasione;

· iniziative mirate a favorire il ravvedimento spontaneo e ad assicurare, nel contempo, la

necessaria azione dissuasiva (ad esempio mediante apposite comunicazioni).

Per le posizioni sub c), ferma restando la prosecuzione delle attività di controllo già

avviate o programmate nei confronti dei soggetti che hanno trasferito fittiziamente la

residenza all’estero prima del 2006, la Direzione Centrale Accertamento provvede

gradualmente ad una definitiva ricognizione ed analisi di rischio propedeutiche all’avvio

delle residue, necessarie iniziative di controllo, da svolgere direttamente o da demandare

alle strutture locali.

Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che, nell’ambito dell’attività di controllo in parola,

venga adeguatamente utilizzata la presunzione relativa introdotta dall’art. 12, comma 2, del

DL n. 78 del 2009 (gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black

list”, in violazione degli obblighi di dichiarazione nel modulo RW, si presumono costituite

mediante redditi sottratti a tassazione) tenendo presente quanto disposto dal comma 2-bis

del citato art. 12 circa il raddoppio dei termini per l’accertamento.

Da ultimo, per le violazioni concernenti gli obblighi di dichiarazione nel modulo RW

degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black list”, va

considerato quanto disposto dal comma 2-ter del medesimo art. 12 circa il raddoppio dei

termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione di cui all’art. 20 del dLgs n.

472 del 1997.

3.3 ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE

La proiezione a livello internazionale dell’attività di controllo fiscale va garantita

mediante costanti iniziative, già stimolate dalle disposizioni impartite al paragrafo 3.2 della

circolare n. 13 del 2009 e da implementare ulteriormente nel 2010, sulle varie linee di

attività, nei termini di seguito enucleati.

Con riguardo allo scambio spontaneo di informazioni va aumentato l’impegno di tutte

le strutture di controllo affinché utilizzino maggiormente tale strumento di cooperazione,

tenendo presente che l’inoltro di informazioni spesso determina feed back dall’estero

altrettanto utili per i controlli interni.

Ciò vale soprattutto nella materia di IVA, per la quale la Commissione europea ha

emanato varie raccomandazioni sulla tempistica e sulla qualità delle informazioni

scambiate, in ragione degli interessi finanziari nazionali e comunitari. In tale contesto, le

informazioni trasmesse all’estero in via spontanea appaiono esigue rispetto al flusso in

18

entrata, costituito da numerose segnalazioni dagli Stati membri, le più frequenti delle quali

riguardano (è da tenere presente):

· differenze riscontrate a seguito di incrocio con i dati dei modelli INTRA (quando

l’operatore italiano è l’acquirente);

· prestazioni di servizio che in base alla normativa vigente devono essere assoggettate a

imposta in Italia;

· transazioni riguardanti i veicoli quando l’importo è inferiore alla soglia indicata dalla

Commissione (15.000 euro), quindi insufficiente per poter utilizzare l’art. 5 del Reg.

(CE) n. 1798/2003 sullo scambio a richiesta.

Nell’ambito della più ampia strategia di contrasto dell’evasione in chiave internazionale,

occorre in specie incrementare il ricorso sistematico all’applicazione SC.A.D. con

finalità di arricchimento del quadro istruttorio dei controlli attraverso la possibile

individuazione di elementi reddituali di fonte estera.

L’applicazione, attiva all’interno del portale F.I.S.CO - Funzioni Generali, è stata

progettata per gestire lo scambio automatico di informazioni tra l’Italia e gli Stati esteri (v.

comunicazione di servizio n. 88 del 4 ottobre 2006 in Intranet, Controllo→Analisi e

Strategie→Comunicazioni di servizio). Con riferimento, in particolare, alle informazioni

pervenute in via automatica dalle autorità estere - concernenti redditi prodotti nelle

rispettive giurisdizioni da soggetti residenti in Italia - l’applicazione include due sezioni:

· SC.A.D.- Residenti OCSE, contenente informazioni reddituali catalogate secondo le

tipologie definite dal Modello OCSE di Convenzione (principalmente: redditi

immobiliari, dividendi, interessi, canoni, capital gains, redditi di lavoro dipendente e di

pensione);

· SC.A.D.- Direttiva risparmio, contenente informazioni sui redditi rientranti nell’ambito

di applicazione della Direttiva 2003/48/CE, da utilizzare seguendo le istruzioni

impartite, da ultimo, con la nota n. 128234 del 9 settembre 2009 e, in specie, procedendo

all’incrocio delle informazioni trasmesse dagli Stati esteri in essa contenuti con quelli

già presenti in altre basi-dati (in particolare quelle alimentate dai modelli di

dichiarazione Unico e 770), incrocio da non ritenere esaustivo, in quanto l’effettiva

percezione dei redditi comunicati dagli Stati esteri e l’omessa dichiarazione degli stessi,

devono essere in ogni caso accertati mediante l’invio di un questionario al contribuente

o mediante un invito al contraddittorio e attivando, ove occorra, la procedura di richiesta

di informazioni all’autorità estera che ha fornito il dato (tale verifica è importante anche

ai fini dell’invio di un feedback circa la qualità e l’impiego delle informazioni ricevute,

onde migliorare l’efficienza e l’efficacia dello scambio automatico di informazioni).

Si segnala inoltre l’intervenuta migrazione di SC.A.D. nel nuovo portale INDEX

(http://index.agenziaentrate.it/InDExWeb).

Nella circolare n. 13 del 2009 è stata inoltre evidenziata la utilità, oltre che dello scambio

di informazioni, anche degli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale,

rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei.

Nel corso del 2009 si è tuttavia registrato un limitato ricorso a tali strumenti, il che

impone apposite iniziative di stimolo da parte delle Direzioni Regionali, mediante

19

l’emanazione di direttive che ne sottolineino le potenzialità ai fini dell’accertamento e ne

rammentino le modalità di innesco.

Ciò vale in modo specifico con riguardo ai controlli multilaterali, da proporre alla

Commissione europea nell’ambito del Programma Fiscalis, dato che dal 2004 l’Agenzia non

si è più fatta promotrice di alcuna iniziativa del genere, limitandosi ad aderire ai controlli

lanciati dagli altri Stati membri.

Le attività volte alla notifica all’estero di atti di accertamento e di riscossione vanno

sviluppate alla luce delle istruzioni operative emanate, con nota n. 180600 del 30 novembre

2009, al fine di razionalizzare il relativo procedimento in funzione di una maggiore

efficienza ed economicità nell’utilizzo degli strumenti giuridici a disposizione – previsti

dalla normativa interna e internazionale in materia – tenendo conto, altresì, delle diverse

situazioni soggettive dei destinatari degli atti da notificare.

Con le predette istruzioni è stato, tra l’altro, chiarito per quali fattispecie l’attività di

notifica all’estero è posta direttamente in capo agli uffici, mentre sono state precisate le

condizioni che rendono attivabile la cooperazione internazionale per il tramite della

Direzione Centrale Accertamento.

L’impianto generale definito nella citata nota n. 180600 rimane peraltro valido ancorché

l’art. 2, comma 1, del DL 25 marzo 2010, n. 40, abbia apportato modifiche all’art. 60 del

dPR n. 600 del 1973, relativamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, e all’art.

26 del dPR n. 602 del 1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento (l’intervento

normativo, in sintesi, estende la forma della notifica postale, direttamente attivabile a cura

degli uffici, a tutte le tipologie di atti di accertamento e di riscossione, alle condizioni

indicate nelle nuove disposizioni).

Uno specifico impulso va infine assicurato alle attività di contrasto alla evasione da

riscossione connotata da profili internazionali, attivando tempestivamente la mutua

assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea (Direttiva 2008/55/CE e Convenzioni

internazionali) al fine di chiedere il recupero di un credito erariale (nonché l’adozione di

misure cautelari) allo Stato di residenza del debitore dell’imposta italiana ovvero allo Stato

in cui siano state individuate da parte dell’ufficio specifiche fonti di reddito e patrimoniali

dello stesso debitore, seguendo le “Istruzioni per l’uso dei formulari standard” emanate con

nota n. 141193 del 7 ottobre 2009.

3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA

Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e

dell'imposta sulle successioni e donazioni viene garantito, come di consueto, mediante

l’attività di controllo “formale” degli atti e delle dichiarazioni nonché dalle attività di

accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.

Riguardo, in particolare, al controllo “formale” ai fini delle suddette imposte l’attività è

eseguita nei confronti delle posizioni segnalate mediante le apposite liste selettive elaborate

a livello centrale nel corso del 2010, opportunamente implementate in base a criteri che

tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni in

materia, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del DL n. 5 del 2009.

20

Per quanto attiene alle attività di accertamento, sono confermati gli indirizzi già forniti

con riferimento ai controlli degli atti di cessione e conferimento di terreni edificabili nonché

di cessione d’azienda, avendo cura di riservare l’avvio dell’istruttoria accertativa sugli atti

che presentino uno specifico e rilevante rischio di evasione.

Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli atti, tra loro collegati,

posti in essere in un ristretto arco temporale, al fine di sottrarre a tassazione l’effettivo

valore, per i quali potrebbe trovare applicazione l’art. 20 del dPR n. 131 del 1986 che, come

è noto, consente la riqualificazione delle operazioni dando risalto alla intrinseca natura degli

atti, oltre che agli effetti giuridici ad esse riconducibili, rispetto al titolo e alla forma

apparente. A titolo esemplificativo, si segnalano le operazioni di conferimento di beni

immobili, gravati da mutuo, in società e successiva cessione delle quote societarie.

Si sottolinea, inoltre, nell’ambito delle attività istruttorie l’importanza dello strumento

delle indagini finanziarie anche per i controlli concernenti le imposte in parola, da

utilizzare per le fattispecie per le quali sono emersi significativi elementi dall’analisi del

rischio.

E’ appena il caso di evidenziare che, nelle varie fasi dell’attività operativa in materia di

imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, sono reperibili informazioni

preziose che possono rilevare anche ai fini degli altri settori impositivi. Pertanto all’interno

delle Direzioni Provinciali vanno sviluppate forti sinergie tra le articolazioni organizzative

e, a maggior ragione, all’interno degli Uffici territoriali ai quali è attribuita la competenza

sia per la registrazione degli atti e delle dichiarazioni che per il successivo controllo formale

e accertamento.

3.5 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Un rinnovato e costante impegno deve essere posto nello svolgimento delle attività di

competenza (attivazione misure cautelari, iscrizione a ruolo – anche straordinario, visto di

esecutorietà, monitoraggio sistematico dello stato della riscossione, attivazione indagini

finanziarie, eventuali transazioni) secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.1 della

circolare n. 13 del 2009.

Da quest’anno le Direzioni Provinciali assumono rilevanti responsabilità nel governo

della riscossione, funzione alla quale vanno pertanto destinate risorse adeguate, sia in

termini numerici che di specifica qualificazione professionale.

Le predette Direzioni garantiscono, in specie, sia prima che dopo la consegna dei ruoli,

lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tutelare adeguatamente la pretesa erariale, in

stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione competenti per l’ambito

provinciale.

Tra le attività di tutela va assolutamente privilegiato ed incrementato il ricorso alle

misure cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la Circolare n. 4 del 15 febbraio

2010. Il numero di misure cautelari attivate, nel corso del 2009, è infatti risultato ancora non

soddisfacente rispetto alle attese. Occorre pertanto che le Direzioni Regionali impartiscano

precise diposizioni di stimolo, seguendo costantemente l’operato al riguardo delle

Direzioni Provinciali (e degli Uffici locali, ove quest’ultime non siano ancora state

costituite).

21

Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione Centrale

Accertamento circa il numero delle misure proposte e di quelle concesse per ciascuna

Direzione Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno. Analoga informativa

andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per le misure proposte e concesse nel 2010,

unitamente ad una relazione che evidenzi eventuali problematiche operative.

Particolare rilevanza deve essere inoltre attribuita alla vigilanza ed al riscontro sul

puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all’applicazione

degli istituti definitori previsti dal dLgs n. 218 del 1997.

Come di regola, va altresì assicurato che il trattamento dei ruoli venga puntualmente

effettuato secondo le istruzioni operative impartite e in considerazione dei termini

decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento.

Si richiama, poi, l’attenzione in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività

necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali ex

art. 182-ter della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).

In presenza di situazioni di crisi aziendale, sia prodromiche alla dichiarazione di

fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento

transattivo può infatti rivelarsi decisivo per garantire l’effettivo introito di somme dovute

all’Erario in misura certamente superiore (ed in tempi ovviamente ben più rapidi) rispetto a

quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del

contribuente.

La particolare delicatezza di quest’ultima tematica impone, peraltro, che la trattazione

delle istanze di transazione venga affidata a personale con competenze professionali idonee

a garantire che l’istituto trovi concreta attuazione, secondo le finalità per le quali è stato

introdotto nell’ordinamento (contemperare l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi

con l’egualmente rilevante interesse alla conservazione di imprese in grado di rappresentare

realtà ancora produttive, salvaguardando nel contempo i livelli occupazionali).

Al fine di consentire alla Direzione Regionale di avere una tempestiva cognizione delle

istanze di transazione fiscale, le Direzioni Provinciali e gli Uffici locali devono procedere

senza indugio alla rilevazione di tali istanze utilizzando l’apposita applicazione informatica.

Inoltre, ove la proposta di transazione preveda una falcidia, per i debiti tributari ed

accessori, superiore ai 2 milioni di euro, le Direzioni Provinciali e gli Uffici locali devono

altresì tempestivamente informare della proposta la competente Direzione Regionale e la

Direzione Centrale Accertamento.

Di fondamentale importanza è il costante monitoraggio della riscossione, riguardo ai

soggetti che, per la particolare significatività delle violazioni sia in termini di rilevanza

penale che di pericolosità della condotta evasiva posta in essere, richiedano specifica

attenzione. Tale monitoraggio, effettuato avvalendosi dell’applicazione IPR – Indagini

Partite di Ruolo, recentemente aggiornata, è peraltro prodromico allo sviluppo delle

consuete sinergie operative con gli agenti della riscossione, da realizzare mettendo in

campo ogni iniziativa utile a favorire la riscossione coattiva (in specie le indagini

finanziarie volte ad individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il

credito erariale) e ad intercettare comportamenti sintomatici della sottrazione

fraudolenta al pagamento delle imposte.

22

Nelle menzionate informative, da inoltrare alla Direzione Centrale Accertamento entro il

15 luglio 2010 ed il 15 gennaio 2011, le Direzioni Regionali evidenzieranno anche, per

ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale), il numero delle:

· indagini finanziarie attivate ai fini della riscossione;

· segnalazioni inoltrate agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del

dLgs n. 112 del 1999, contenenti l’indicazione di specifici beni da sottoporre ad

esecuzione;

· denuncie inoltrate all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 11 del dLgs n. 74 del

2000.

Per quanto, infine, attiene ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite

compensazioni, nel ribadire che le attività di contrasto mantengono un ruolo strategico, si

segnala che in corso d’anno è prevista la implementazione delle segnalazioni relative alle

compensazioni “a rischio” effettuate nel periodo dal 2003 al 2007 per il pagamento di

imposte, contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES,

IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE

I piani delle attività da realizzare nel corso del corrente anno, diversificati per tipologia

di attività e per tipologia di contribuente, sono stati condivisi con ciascuna struttura locale

di secondo livello nell’ambito del processo di formazione del budget di produzione per

l’esercizio 2010.

I budget assegnati con nota n. 28159 del 18 febbraio 2010 tengono conto delle risultanze

di tale processo e delle compatibilità con l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli

obiettivi di politica fiscale per gli anni 2010-2012 del Ministro dell’Economia e delle

Finanze, nonché con il piano delle attività previsto per l’Agenzia delle Entrate nella

Convenzione 2010-2012 con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di

perfezionamento.

Si ricorda che le risorse umane disponibili per l’area di prevenzione e contrasto

all’evasione vanno allocate in modo idoneo a garantire il miglioramento dei risultati

qualitativi e il consolidamento dei risultati quantitativi conseguiti nel 2009, tra le diverse

linee di attività che connotano la programmazione 2010 con particolare riguardo alle linee di

seguito evidenziate:

· attività istruttorie esterne (controlli mirati e verifiche) nei confronti di grandi

contribuenti, di imprese medie, nonché verifiche nei confronti delle imprese di piccole

dimensioni, di lavoratori autonomi e di enti non commerciali;

· accessi brevi programmati per il riscontro dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi

di settore;

· controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter del dPR n. 600 del 1973 ai fini delle IIDD e

controlli formali degli atti e delle dichiarazioni ai fini delle imposte di registro,

ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;

· accertamenti nei confronti di grandi contribuenti, di imprese medie, di imprese di minori

dimensioni e di esercenti arti e professioni, di enti non commerciali, di persone fisiche,

23

in particolare, con determinazione sintetica del reddito, nonché accertamenti di atti e

dichiarazioni soggetti a registrazione.

Con riferimento a tutti gli accertamenti, assumono anche rilevanza i seguenti specifici

sub-obiettivi:

numero degli accertamenti di iniziativa dell’ufficio nei confronti dei soggetti esercenti

attività di impresa, arti e professioni;

numero degli accertamenti eseguiti con l’ausilio di indagini finanziarie, cioè quelli

trasmessi nell’ambito della procedura dell’accertamento unificato e della procedura

AURES, in relazione ai quali sono state svolte indagini finanziarie mediante specifiche

richieste di informazioni inoltrate dagli uffici dell’Agenzia agli operatori finanziari.

Al fine di assicurare il massimo grado di utilizzo delle risultanze delle verifiche e dei

controlli mirati, è opportuno che a livello regionale venga fissato un obiettivo intermedio

di realizzazione delle attività istruttorie esterne, rispetto alla programmazione annuale, onde

poter concretizzare, entro il corrente anno, la pretesa tributaria mediante gli istituti definitori

disciplinati dal più volte citato dLgs n. 218 del 1997.

Per quanto riguarda ciascuna delle tipologie di accertamento programmate, sono adottati

criteri specifici ai fini della consuntivazione, che si basano, come di consueto, su elementi

informativi rilevati nell’ambito delle diverse procedure informatiche di ausilio all’attività di

controllo; pertanto, nel ribadire che le informazioni trasmesse a sistema devono riflettere le

risultanze degli atti presenti in ufficio, si sottolinea, altresì, il ruolo strumentale che le stesse

assumono proprio ai fini della corretta consuntivazione.

Al riguardo, si precisa che sono adottati, in quanto compatibili, i criteri enunciati nella

nota n. 157818 del 27 novembre 2009 fino a nuova comunicazione.

Fin da ora, tuttavia, si evidenzia che con riferimento alle tipologie di accesso breve

sono consuntivati solo gli accessi brevi per il “controllo dei dati da Studi di settore”,

nonché a consuntivo gli eventuali accessi brevi eseguiti per il controllo correlato all’analisi

di rischio della partita IVA, pur se non specificamente programmati per il 2010.

Le altre tipologie di accesso breve eseguite non sono consuntivate ai fini del

conseguimento dei risultati, né assumono rilevanza gli accessi successivi al primo eseguiti

nello stesso anno nei confronti dello stesso soggetto, salvo quelli appositamente disposti

dalla Direzione Centrale Accertamento o dalle Direzioni Regionali.

Si ricorda inoltre che le risorse impiegate per gli accessi finalizzati al reperimento

presso i soggetti detentori di informazioni e dati che possano costituire elementi

fiscalmente rilevanti per una pluralità di contribuenti, devono essere imputate al processo

“analisi territoriale del rischio di evasione”, mentre quelle relative alle altre tipologie di

accessi brevi, effettuati in relazione ad attività istituzionali, vanno imputate al processo

“funzioni strumentali all’attività di controllo fiscale”.

Con riguardo alle attività strumentali all’esecuzione dei controlli si segnala che

assumono particolare rilevanza quelle connesse all’analisi territoriale del rischio di evasione

e alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, per tutte le macro-tipologie di

contribuenti. Sempre nell’ambito delle attività strumentali, come di consueto, vanno

considerate le risorse impiegate nelle attività di sperimentazione delle procedure

24

informatiche (nuove o già in uso da implementare) da parte delle strutture locali individuate

a livello centrale.

Per quanto infine attiene al monitoraggio delle attività, si sottolinea nuovamente

l’importanza che riveste la corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Sistema

informativo.

Le Direzioni Regionali e in primis le strutture operative devono pertanto garantire:

· una sistematica e scrupolosa vigilanza sulla puntuale immissione dei dati, anche con

riferimento all’abbinamento dei versamenti agli atti, attività propedeutica nei casi in cui

l’abbinamento stesso non sia gestito mediante le procedure informatiche centralizzate;

· una costante ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in uso, dei dati

trasmessi al fine di individuare i casi di erronea acquisizione degli stessi che, pur non

inficiando gli atti emessi, determinano un’alterazione della base informativa e della

rappresentazione dell’attività svolta;

· con specifico riferimento agli obiettivi di produzione e monetario il consueto, costante

monitoraggio delle attività svolte, indispensabile per la tempestiva adozione delle

misure necessarie a garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Ciascuna Direzione, infine, avrà cura di vigilare affinché a tutti i livelli operativi sia

assicurato l’ottimale impiego delle risorse individuate. A tal fine, la circostanza che alcuni

Uffici conseguano livelli di efficienza maggiori rispetto a quelli programmati non dovrà

comportare una diminuzione delle risorse allocate nell’area di prevenzione e contrasto

dell’evasione, bensì un corrispondente miglioramento degli obiettivi di produzione

complessivi dell’area medesima.

5. OBIETTIVO MONETARIO 2010

Al fine di porre la giusta attenzione verso il recupero del gettito connesso all’attività di

accertamento e di controllo formale, all’interno dell’obiettivo monetario complessivo, è

stato assegnato, con nota n. 48790 del 23 marzo 2010, uno specifico sub-obiettivo

correlato ai “versamenti diretti da prevenzione e contrasto” in quanto grandezza

rappresentativa della qualità e dell’efficacia dell’azione di accertamento svolta dalle

strutture operative.

Al riguardo, si precisa che assumono rilevanza ai fini del raggiungimento del predetto

sub -obiettivo le somme riscosse mediante:

1. i versamenti diretti abbinati agli atti di accertamento oggetto di definizione, ai sensi del

dLgs n. 218 del 1997, ai fini delle imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto,

dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle

successioni e donazioni (adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata delle

sanzioni), compresi i versamenti diretti abbinati agli atti di recupero dei crediti di

imposta non spettanti o inesistenti utilizzati indebitamente in compensazione;

2. i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni

dei redditi (art. 36-ter del dPR n.600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle

imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;

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3. i versamenti diretti abbinati agli atti di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del

dLgs n. 546 del 1992.

Con apposita comunicazione di servizio saranno forniti ulteriori dettagli, relativi alle

componenti che rilevano ai fini del conseguimento dell’obiettivo monetario,

contestualmente all’attivazione dell’applicazione informatica dedicata, come per gli anni

precedenti, al monitoraggio dello stato di avanzamento del complessivo obiettivo

monetario e del sub-obiettivo in argomento.

Si evidenzia infine che per il conseguimento dell’obiettivo monetario complessivo sono

determinanti altresì le attività poste in essere per il contrasto dell’evasione da riscossione

coattiva (ruoli) le cui linee guida sono illustrate nel paragrafo 3.5.

***

Le Direzioni Regionali assicureranno la puntuale e uniforme applicazione degli

indirizzi enunciati nella presente circolare, adottando tutte le iniziative opportune, anche di

tipo organizzativo, nonché promuovendo la condivisione e l’approfondimento delle strategie

complessive, dei risultati del monitoraggio periodico e del superamento di eventuali criticità

con periodiche conferenze di servizio a cui saranno chiamati a partecipare i responsabili

delle strutture locali.

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