Buona la notifica a persona di famiglia come quella in mani proprie

Notifica a persona di famiglia
buona come quella in mani proprie

La parentela o l'affinità, a prescindere dalla convivenza, sono sufficienti per far scattare la presunzione di consegna dell'atto al destinatario

SINTESI: La notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (Cass. n. 1550/07).
Ordinanza n. 9590 del 22 aprile 2010 (udienza del 17 marzo 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. e Rel. D'Alessandro
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Impugnazione - Atto presupposto - Difetto di notificazione 
 
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