AUTOTUTELA
Di cosa si tratta , come funziona e quando richiederla.
L'istituto dell'autotutela, ha trovato ricezione nel nostro ordinamento giuridico grazie all'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, il quale testualmente prevedeva: «salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono procedere all'annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto».
Successivamente, D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, ha sancito le norme con le quali viene regolamentato l'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
Infatti ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 37/ 1997 «il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione Regionale o Compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende».
Quindi , qualora un atto ( sia esso un avviso di accertamento, un verbale ovvero una cartella di pagamento) sia palesemente illegittimo o semplicemente sbagliato, l'ordinamento italiano offre la possibilità di ottenere l'annullamento dello stesso prima di incoare ricorso presso la competente autorità giudiziaria.
Trattasi di un potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.
Particolare attenzione, presenta la posibilità di esercitare il potere di autotutela avverso cartelle esattoriali( cartelle di pagamento) nonchè tutti quegli atti emanati dai concessionari della riscossione.
In questi casi , generalmente, ci si deve rivolgere direttamente all'ente emittente, il quale solo in un secondo momento ha dato incarico al concessionario della riscossione di procedere alla riscossione (ad esempio il comune quando si tratti di cartella riguardante l'ICI).
Nondimeno, nelle ipotesi in cui la cartella sia affetta da vizi di forma importanti, è comunque consigliabile fare un tentativo per ottenere l'annullamento o la correzione rivolgendosi direttamente al concessionario della riscossione (EQUITALIA, SERIT, etc.).
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