INTIMAZIONI DI PAGAMENTO NULLE SENZA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E SPESE

INTIMAZIONI DI PAGAMENTO NULLE SENZA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E SPESE.

Con la sentenza n. 176 del 2015 la Commissione Tributaria Regionale di Bari evidenzia l'impossibilità per il contribuente che riceve una intimazione di pagamento di capire come sono stati calcolati gli interessi e le spese applicate. 
Molto spesso, a fronte di una richiesta debitoria minima assistiamo ad intimazioni di pagamento realmente fuori misura con interessi e spese che di cui non viene specificata la modalità di calcolo dall'Agente della Riscossione.
Beh...il contribuente, atteso che sarà lui a dover pagare, avrà il diritto di conoscere come sono stati calcolati gli interessi !??..
crediamo proprio di si!

Sentenza n. 176 del 29 gennaio 2015 (ud 21 novembre 2014) - della Commiss. Trib. Regionale, Bari, Sez. XI - Pres. L. Solimando Matteo - Rel. L. Solimando Matteo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMM. TRIB. REG. PER LA PUGLIA
UNDICESIMA SEZIONE
FATTO
La C.T. Provinciale di Bari, Sezione VII,con sentenza n. 43/7/2013 emessa in data 22/01/2013 e depositata in data 11/03/2013, previa riunione delle controversie recanti i nn. 2426/12-2427/13-2428/13, rigettava i ricorsi proposti dal contribuente D. G. avverso tre intimazioni di pagamento rivenienti da tre cartelle di pagamento emesse a seguito di tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2001-2002-2003.
Con tempestivo atto di appello, notificato all' XXX S.p.A elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore costituito nel giudizio di primo grado e depositato presso la Segreteria di questa Commissione, il contribuente impugnava tale sentenza ritenendola non idonea e/o insufficiente a contrastare le ragioni espresse sia nei tre ricorsi introduttivi che nella memoria conclusionale di replica datata 08/01/2013 ed illegittima per violazione delle norme di Legge in tema di notificazione degli atti impositivi e della loro motivazione.
In particolare il contribuente sosteneva che i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso relativi: a) alla violazione e falsa applicazione dell'art 26, primo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 3, primo comma, e 14 della L. n. 890 del 1982 in tema di notifica degli atti impositivi a mezzo posta; b) alla violazione e falsa applicazione dell'art.20 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art.7 della L. n. 212 del 2000; c) alla totale definizione del periodo di imposta 2003 ai sensi dell'art. 39, dodicesimo comma, della L. n. 111 del 2011. Infine sosteneva la erroneità della sentenza impugnata in quanto basata su premesse errate che avevano determinato un travisamento dei fatti decisivi della controversia.
In conclusione chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza, l'accoglimento dell'atto di appello con il conseguente annullamento dei tre avvisi di intimazioni di pagamento con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Con memoria di costituzione e di controdeduzioni il difensore di E.S. S.p.A., contestava e contrastava quanto dedotto dal contribuente facendo riferimento alla interpretazione delle norme richiamate dallo stesso contribuente ed alla giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Inoltre depositava, tutte in copia conforme all'originale, gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottostanti le intimazioni di pagamento impugnate, le relate di notifica delle cartelle e le relate di notifica delle intimazioni di pagamento.
In conclusione chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memorie di replica, depositate in data 10/11/2014, il contribuente sosteneva che, in primo luogo, la documentazione prodotta da E. in sede di appello non poteva essere presa in considerazione in quanto costituiva nuove prove così come previsto dall'art.58 D.Lgs. n. 546 del 1992 ed, in secondo luogo, che la stessa non poteva assurgere a prova della regolarità della notifica dei tre avvisi di intimazione. Infine insisteva sul merito delle ulteriori eccezioni dedotte nell'atto di appello
Nell'odierna udienza di trattazione della controversia in pubblica udienza, sentiti il relatore, il difensore del contribuente ed il difensore di E., letti gli atti ed i documenti di causa, al riguardo questa Commissione
OSSERVA
Relativamente alla richiesta del contribuente di annullamento delle tre intimazioni di pagamento per "inesistenza della notifica" questo Collegio sulla base di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non ritiene doversi discostare, ritiene legittima la notifica effettuata da E. ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la pretesa irregolarità, riguardante la procedura di notifica della cartella di pagamento o intimazioni di pagamento, che determinerebbe l'inesistenza della notifica dell'atto opposto, nella fattispecie non ha pregio perché, in virtù dell'articolo 26 - comma I, seconda alinea- del D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò perché la richiamata norma individua modalità diverse di notificazione prevedendo espressamente la possibilità, da parte dell'Agente della riscossione, di utilizzo del servizio postale. (Cass. sent. n.11708/2011).
Ciò posto, non sussiste la pretesa necessità che venga redatta la relata, come peraltro confermato dal penultimo comma del medesimo articolo 26 D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui è fissato l'obbligo per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso ricevimento, ovviamente secondo la forma di notificazione prescelta.(Cass. n. 4327 del 2009- n.2288/11- ord. 25128/13).
Risulta del resto infondato anche il riferimento alla L. n. 890 del 1982 in quanto, come più volte osservato da questa Commissione, la previsione di cui al su citato art.26 D.P.R. n. 602 del 1973,essendo una disposizione di carattere speciale, è chiaramente prevalente rispetto alla generale disciplina.
In tema di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico, con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso. Inoltre, in quanto avente natura di atto pubblico, l'avviso di ricevimento esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Appaiono invece fondati gli altri motivi di appello.
Quanto alla prova dell'avvenuta notifica delle tre intimazioni di pagamento, i primi giudici erroneamente hanno dato per scontato che le ricevute delle raccomandate a/r depositate da E. in data 23/11/2012 fossero relative a tali intimazioni, mentre le stesse, come risulta dagli atti ed evidenziato dal contribuente, erano relative alle tre cartelle di pagamento e,quindi, documenti del tutto estranei e non attinenti al presente giudizio.
Conseguentemente veniva a mancare la prova a cui i primi giudici hanno fatto riferimento.
Va inoltre precisato che sia E. che i primi giudici hanno sostenuto che il contribuente non avesse impugnato le tre cartelle di pagamento e che pertanto le stesse fossero diventate definitive. Ciò non corrisponde al vero in quanto il contribuente ha sempre affermato di aver tempestivamente impugnato anche le cartelle di pagamento per le quali attualmente pendono i giudizi, per le prime due cartelle presso la Suprema Corte e, per la terza cartella, presso la CTR di Bari.
Con memoria di costituzione e di controdeduzioni il difensore di --------., in data 30/10/2014 depositava, tutte in copia conforme all'originale, gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottostanti le intimazioni di pagamento impugnate le relate di notifica delle cartelle e le relate di notifica delle intimazioni di pagamento.
Con memorie di replica, depositate in data 10/11/2014, il contribuente sosteneva che, in primo luogo, le documentazioni prodotte da E. in sede di appello non potevano essere presi in considerazione in quanto costituivano" nuove prove" così come previsto dall'art.58 D.Lgs. n. 546 del 1992 ed, in secondo luogo, che le stesse non potevano assurgere a prova della regolarità della notifica dei tre avvisi di intimazione in quanto non idonee. Infine insisteva sul merito delle ulteriori eccezioni dedotte nell'atto di appello.
Questa Commissione, in linea di diritto, ritiene legittimo il deposito dei suddetti documenti da parte di E. in quanto,secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte a cui ha più volte aderito, l'art. 58, Comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ciò in quanto nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere proposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Cass. civ. Sez. VI - n. 18604/2012).
Nel merito invece si condivide quanto sostenuto dal contribuente e cioè che le tre fotocopie con le quali E. ritiene di aver provato l'avvenuta regolare notifica dei tre avvisi di intimazione di pagamento sono, in effetti costituite dalla stampa dell'utente C----5 al sito informatico" -----. S.p.A., e riportano in calce il timbro "Copia conforme all'originale" in difetto di una regolare sottoscrizione in quanto appare solo una sigla di un soggetto non identificato. Tale documento non si ritiene pertanto idoneo ad assurgere a prova della avvenuta notifica.
Per quanto riguarda la omessa pronuncia dei primi giudici sulla definizione totale, ai sensi dell'art. 39, dodicesimo Comma,della L. n. 111 del 2011, del periodo di imposta 2003 questa Commissione ha rilevato che gli importi relativi a tale anno sono stati già oggetto di sgravio e quindi risultano ininfluenti ai fini del presente giudizio. Tale circostanza é stata confermata dalle stesse parti in sede di udienza.
Infine si ritiene fondata anche la eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art.20 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 sollevata dal contribuente già in sede di ricorso introduttivo e ribadita in sede di appello.
Infatti le intimazioni di pagamento riportano l'ammontare complessivo sia degli interessi che dei compensi e delle altre spese senza alcuna indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo.
Appare del tutto evidente che, venendo a mancare tali elementi essenziali, il contribuente si trova nella impossibilità di esercitare il diritto di difesa considerando, a maggior ragione, che, nel caso in esame, trattasi di interessi e competenze risalenti ad oltre dieci anni addietro poiché riferiti agli anni di imposta 2001-2002 e 2003.
Tale principio é stato più volte affermato e ribadito dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l'atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento.( ex multis Cass. civ. Sez, V, 26-03-2014, n. 7056)
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla le tre intimazioni di pagamento. Condanna E.S. S.p.A al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro.1.240,00 (Milleduecento quaranta /00) per le spese ed Euro. 1.500,00 ( Millecinquecento/OO) per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Bari, il 21 novembre 2014.


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