NULLA LA SENTENZA SENZA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI SU CUI SI FONDA LA DECISIONE.

NULLA LA SENTENZA SENZA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI SU CUI SI FONDA LA DECISIONE.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20648 Anno 2015 

E' affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda,..Non costituisce infatti "motivazione" della sentenza, il mero richiamo alla difesa di una delle parti, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. 

Svolgimento del processo
Il contribuente XXX riceveva da parte della Serit Sicilia spa, quale agente della riscossione per la provincia di Catania, comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria dalla quale apprendeva l'esistenza a proprio carico di debiti tributari per un ammontare complessivo di 50.269,68 euro.
 Su richiesta del contribuente la concessionaria gli trasmetteva copia degli estratti di ruolo, dai quali apprendeva l'esistenza di diverse iscrizioni a ruolo a suo carico per Irpef, Ilor Iva, oltre ad interessi e sanzioni per gli armi d'imposta 1985, 1986, 1987 e 1988, portati da cartelle di pagamento che il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto. Il contribuente provvedeva pertanto ad impugnare i ruoli con le relative cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n.546/1992 per vizi propri dei ruoli e delle cartelle di pagamento non notificate. 
La CTP di Catania accoglieva il ricorso del contribuente. 

La CTR della Sicilia con la sentenza n.437/34/09, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso del contribuente, affermando la fondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, i cui rilievi dovevano ritenersi integralmente richiamati. 
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione , con quattro motivi il contribuente. L'Agenzia resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia l'omessa motivazione della sentenza in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 D.lgs. 546/92 in relazione all'art.360 n.5) cpc, lamentando il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, atteso il pedissequo ed acritico rinvio all'appello proposto dall'Ufficio erariale, non accompagnato da alcuna valutazione né dall'indicazione delle ragioni che possano avere indotto il giudicante a superare le questioni prospettate dalla parte appellata.
Deve anzitutto rilevarsi che, nonostante l'errata indicazione, da parte del ricorrente della disposizione di legge violata, avendo questi fatto riferimento al n.5) dell'art. 360 cpc, invece che all'art. 360 n.4) , la censura del contribuente si è sostanziata nella denunzia di nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione. 

Come questa Corte ha già affermato, infatti, seppure il ricorso per cassazione dev'essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione espressamente e tassativamente previste dall'artt. 360 cpc, non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Ss.Uu. n117931/2013), purchè il contenuto del motivo rechi univoco riferimento allo specifico vizio dedotto. Nel caso di specie il contribuente ha lamentato la mancata esposizione, nella sentenza della CTR, delle ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dall'Ufficio, disattendendo le questioni prospettate dalla contribuente , rilevando come non possa essere considerata "motivazione" la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, con conseguente nullità della sentenza. 
Ciò posto, la censura è fondata. 
Come questa Corte ha già affermato, deve infatti ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica ala tesi prospettata da una delle parti( Cass. 12542/2001) , in particolare quando, come nel caso di specie, tale tesi non sia nemmeno enunciata nel provvedimento. 
Non costituisce infatti "motivazione" della sentenza, il mero richiamo alla difesa di una delle parti, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. (Cass. 10033/07) 
Orbene nel caso di specie non solo non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell'atto di impugnazione cui la sentenza fa rinvio, ma manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata nell'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. 
La CTR si è infatti limitata a motivare "per relationem" all'atto di impugnazione, mediante la mera adesione ad esso, rendendo impossibile di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell' appellante. 
Non risulta alcuna disamina dell'atto di impugnazione e delle contrapposte ragioni del contribuente, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n.16736/2007).
Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la "ratio decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014). L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli altri. La sentenza della CTR della Sicilia va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
 P.Q.M.
 La Corte accoglie il primo ricorso, assorbiti gli altri. 
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in Roma il 28 maggio 2015 

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