ARTICOLO N.28 TER D.P.R. 602/73 - COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI DI IMPOSTA

ARTICOLO N.28 TER D.P.R. 602/73 - COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI DI IMPOSTA.

Molti contribuenti hanno ricevuto in questi giorni e subito prima della pausa estiva, una comunicazione inviata a mezzo raccomandata da parte dell'agente della riscossione con ad oggetto: 
NOTIFICA RIMBORSO E PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28 TER DPR 602/73. 
Ad una prima lettura sembrerebbe trattasi di un rimborso ma invece risulta essere il contrario in quanto, con detta comunicazione, si rende noto al contribuente che lo stesso ha debiti nei confronti dell'erario o altri enti, pertanto l'Agenzia delle Entrate non potrà procedere ad alcun rimborso, offrendo invece la possibilità di compensare ( cioè pagare) il debito o parte dello stesso con i crediti indicati.
Non sempre tutto quanto indicato a debito dall'Agente della Riscossione risulta essere dovuto, infatti appare necessario  in primo luogo verificare la tipologia di debito e successivamente individuare se vi siano cartelle di pagamento che possono essere annullate in quanto prescritte ovvero non dovute.
Si riporta il testo della norma per una migliore comprensione.

ARTICOLO N.28 ter
(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) 

Art. 28-ter.
1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.
Avv. Alfio Mario Gambino
Foro Di Catania
alfiogambino@gmail.com

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