INESISTENTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA EX ART. 140 QUANDO MANCA L'INVIO DEL CAD

INESISTENTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA EX ART. 140 QUANDO MANCA L'INVIO DEL CAD E NON VI E' PROVA DELLE RICERCHE ANAGRAFICHE.


La CAD è una raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'ufficio postale quanto, in caso di mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale, e la consegna sia risultata vana per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro. 
Quanto la notifica dell'atto avviene secondo l'art. 140 c.p.c. ( che recita : Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziariodeposita la copia nella casa del comune (2) dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito(3) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48] ),  risulta inesistente la notifica dello stesso qualora non venga  data prova non solo dell'invio della c.d. CAD , quale seconda raccomandata informativa ma anche delle ricerche anagrafiche che rilevino l'attività ispettiva e di accertamento della mancanza nel comune dell'effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei signori:
ALIOTO ANTONINO Presidente
CALDARERA EMANUELE Relatore
SCALISE ANGELA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/14
spedito il 10/10/2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000 lRPEF-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000'1 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100C IRAP 2006
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LODI EQUITAUA NORD S.P.A.
proposto dai ricorrenti: (Omissis)
difeso da: VILLA EMILIANO GERMANO
VIA FONTANA N.18 20100 MILANO Ml
pagamento emessa dall' Agente per Ja riscossione per la provincia di Lodi "Equitalia Nord spa", inerente redditi del 2006 per un importo di 93.719,60,
scoperta casualmente nel 2014, in quanto, secondo il ricorrente, mai notificata da parte di Equitalia.
II ricorrente chiede, con nove differenti motivi di ricorso, principalmente la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento della cartella di pagamento
impugnata, nonché del ruolo, ed in via subordinata, il ricalcolo degli interessi nonché la riduzione ad un terzo delle sanzioni iscritte a ruolo, oltre a spese ed onorari del giudizio.
Equitalia Nord spa si costituisce con controdeduzioni dell'11/02/2015 e conclude, in via principale, per la reiezione del ricorso e in via subordinata per
l'autorizzazione alla chiamata in causa degli enti impositori, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Va subito detto, superando l'eccezione ex adverso fatta a verbale, che secondo un orientamento oramai prevalente e consolidato e, in ossequio
alla Circ Min. 98/E/1996, il termine ultimo di costituzione della parte resistente deve essere fatto coincidere con quello di dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della controversia, così come disposto dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs.n. 546/1992; pertanto Equitalia è nei termini, essendosi costituita l'l 1/02/2015.
D'altra parte va considerato, ai fini di inquadrare correttamente il problema, che, nel caso di specie, non si tratta di un'impugnativa di una cartella
esattoriale notificata direttamente, ma di un'impugnativa fatta a distanza di mesi, anzi di anni da quella ''notifica" effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
Per verificare la validità dell'impugnativa, bisogna verificare, quindi, la validità della notifica a suo tempo fatta, perché solo un'esecuzione di essa
corretta può resistere a qualunque censura. Dalla lettura degli atti, si nota come la cartella emessa per l'anno 2006, sia stata notificata il 31/12/2010 mediante affissione nella casa comunale, essendo "irreperibile" il (Omissis). Orbene, per il caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario, il DPR
n.602173, art.26, comma 3, rimanda all'art. 140 cpc (ed al relativo DPR 600 del 1973, art. 60) . Sul punto, valgano le parole della Corte Suprema: "Le disposizioni richiedono effettivamente, per la validità della notifìcazione della cartella di pagamento, effettuata (come nel caso di specie) nei casi di irreperibilità c.d relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 cpc, l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione". Ed ancora : "il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell 'art. 140 cpc, necessita, dunque, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla. .... " (Cass.civ. Sez. V - Sent. N.
25079 del 26.11.2014)

La Cass. Civile, in diverse sentenze, (Cass. 4308/1992; Cass. 11156/1996; Cass. 5100/1997) ha già affermato, con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, che ai sensi dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione "nel caso di mancato
rinvenimento del contribuente o di un 'altra persona capace e disposta a ricevere l'atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del
contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va eseguita per intero a norma dell 'art.140 c.p.c. con tutti gli adempimenti ivi prescritti
che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria" con la conseguente inesistenza della notificazione
eseguita, secondo l'art. 140 c.p.c . ., mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che alla data risulti lo
svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda de] contribuente. (V. Cass. Civ
25079/2014 citata). Pertanto, essendo la notifica, nel caso in esame come inesistente, in quanto effettuata al di fuori dello schema legale tipico e senza avere effettuato alcuna ricerca, il ricorso va accolto, con assorbimento di tutti gli altri motivi.

Va respinta ,inoltre, la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il provvedimento emesso da essa, è stato affidato a Equitalia e quindi è essa che ne risponde legalmente da quel momento in poi. Non rientrano nella decisione del ricorso, le somme dovute dal contribuente ad
INPS. Ed IVS, in quanto sottratte alla competenza di questo giudice.

Dalla soccombenza nella presente fase del giudizio, deriva inoltre la condanna di Equitalia alle spese del giudizio

25079 del 26.11.2014)
La Cass. Civile, in diverse sentenze, (Cass. 4308/1992; Cass. 11156/1996; Cass. 5100/1997) ha già affermato, con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, che ai sensi dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione "nel caso di mancato
rinvenimento del contribuente o di un 'altra persona capace e disposta a ricevere l'atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del
contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va eseguita per intero a norma dell 'art.140 c.p.c. con tutti gli adempimenti ivi prescritti
che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria" con la conseguente inesistenza della notificazione
eseguita, secondo l'art. 140 c.p.c . ., mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che alla data risulti lo
svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda de] contribuente. (V. Cass. Civ
25079/2014 citata). Pertanto, essendo la notifica, nel caso in esame come inesistente, in quanto effettuata al di fuori dello schema legale tipico e senza avere effettuato alcuna ricerca, il ricorso va accolto, con assorbimento di tutti gli altri motivi.
Va respinta ,inoltre, la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il provvedimento emesso da essa, è stato affidato a Equitalia e quindi è essa che ne risponde legalmente da quel momento in poi. Non rientrano nella decisione del ricorso, le somme dovute dal contribuente ad
INPS. Ed IVS, in quanto sottratte alla competenza di questo giudice.
Dalla soccombenza nella presente fase del giudizio, deriva inoltre la condanna di Equitalia alle spese del giudizio
ACCOGLIE
il ricorso e dichiara, per quanto di competenza, la nullità della cartella esattoriale impugnata.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6000,00 (seimila/00) di cui€ 200,00 (duecento/00) per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Lodi il 23 febbraio 2015

Svolgimento del processo
Il ricorso depositato il 13 ottobre 2014 dal sig (Omissis) residente in (Omissis) assistito e difeso come in atti, è rivolto contro una cartella di
Motivazione
Il Collegio, all'odierna udienza, sentito il relatore e le parti presenti, decide come da separato dispositivo. 
Dando per qui integralmente riportate le deduzioni e conclusioni degli atti delle parti, relativamente alle censure svolte in diritto e nel merito, osserva questo giudicante:

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi .

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