BOLLO AUTO SEMPRE TRE ANNI LA PRESCRIZIONE ANCHE DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA. CASSAZIONE N. 5839/2015
BOLLO AUTO SEMPRE TRE ANNI LA PRESCRIZIONE ANCHE DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 5839/2015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore - Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26917/2012 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA FARNESINA 272, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA
QUICI, (Studio Mole e Associati) rappresentata e difesa dagli
avvocati SANTAGOSTINO Annalisa, MARCO CEDERLE giusta procura speciale
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.V.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 73/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380
bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il
relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La Regione Lombardia propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano
con la quale - in controversia concernente impugnazione di cartelle di
pagamento per tassa automobilistica relativa agli anni 2000-2002 e notificata
il 11.12.2009 - è stato respinto l'appello proposto dall'ente Regione avverso
la sentenza della CTP di Milano n. 42/05/2011 che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente T.V..
La sentenza impugnata - dato atto che la
contribuente aveva eccepito la tardività della cartella medesima perchè emessa dopo
il decorso del termine prescrizionale triennale previsto dal D.L. n. 953 del
1982, art. 5 - ha ritenuto che nella specie di causa la notificazione
dell'avviso di pagamento (avvenuta il 22.11.2005) aveva interrotto il decorso
del termine prescrizionale per la sola annualità del 2002, dovendosi ritenere
prescritte le altre annualità. Quanto al 2002, peraltro, la prescrizione non
poteva considerarsi impedita dalla notifica della cartella l'11.12.2009, atteso
il decorso del nuovo termine prescrizionale dal momento della definitività
dell'avviso di accertamento di cui prima si è detto.
L'ente regione ha proposto ricorso affidandolo a
unico motivo.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.,
assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375
c.p.c..
Il motivo unico di ricorso (centrato contempo
sulla violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 37 e sulla violazione della
L.R. n. 10 del 2003 , art. 94) appare infondato e da disattendersi.
Assorbente di ogni altro aspetto è la manifesta
infondatezza del profilo di censura concernente la falsa applicazione della
L.R. Lombardia n. 10 del 2003, menzionato art. 94, a mente della quale, secondo
la parte ricorrente, "il diritto alla riscossione delle somme dovute alla
regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto
definitivo". Secondo parte ricorrente, facendo applicazione di detta
norma, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che il termine di
prescrizione non era spirato.
Senonchè (anche a tacere dei profili di
correlazione tra la disciplina applicata dal giudice del merito e quella
invocata dalla parte qui ricorrente, a proposito dei quali non si potrebbe
prescindere dall'applicazione dei principi richiamati dalla sentenza n.
288/2012 che ha rammentato che "La tassa automobilistica è tributo
istituito e regolato da legge statale", dacchè poi le ulteriori
conseguenze in tema di natura del predetto tributo siccome "tributo
proprio derivato" delle regioni, sia pure solo a seguito e per effetto
della emanazione della L. 5 maggio 2009, n. 42, in tema di "federalismo
fiscale"; in termini si veda anche Corte Cost. n. 296/2003) risulta dal testo
dell'art. 100 della menzionata legge regionale (così come pubblicata sul sito
internet ufficiale della regione Lombardia) che: "Le disposizioni della
presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo
alla data della sua entrata in vigore".
La disciplina prescrizionale invocata dalla parte
ricorrente non potrebbe dunque in nessun caso essere applicata alle annualità
dei tributi di cui qui si discute, da che consegue che - indipendentemente
dalla maturata prescrizione di parte di dette annualità già in data antecedente
alla notifica dell'avviso di accertamento - la pretesa dell'ente regione
avrebbe dovuto essere dichiarata comunque prescritta anche per il decorso del
termine fissato dalla legge statale, di cui ha fatto applicazione il giudice
del merito, nel periodo intercorrente successivamente alla notifica dell'avviso
di accertamento e prima della notifica della cartella di pagamento.
Non mette conto soffermarsi dunque sulla
questione (subordinata in senso logico e perciò assorbita) dell'applicazione
alla presente fattispecie del D.L. n. 269 del 2003, art. 37, che ha differito
al 31.12.2005 il termine per il recupero della tasse qui in questione e
concernenti i periodi di imposta di cui si tratta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere
deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 15 febbraio 2014.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni
scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in
Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella
relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di
regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015
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