MULTA ANNULLATA IN OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

MULTA ANNULLATA IN OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'Avv.. Gregorio Scuto Giudice di Pace di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. xxx  RG. promossa da:

M. N. nato a xxx  il xxx, residente in xxx a, Via xxx, c.f. xxxelettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto, 14, presso lo studio dell'avv. Alfio Mario Gambino, c.f. xxx, che lo rappresenta e difende
- opponente
CONTRO
Prefettura di Messina in persona del Prefetto domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rappresentata dal V. Prefetto Aggiunto dott.ssa xxx
E
Riscossione Sicilia S.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, c.f. 00833920150 e P.I. 04739330829, in persona del D.G. E. Sorce, elettivamente domiciliata in Catania, xxx, presso lo studio dell'avv. xxx, che la rappresenta e difende
- convenuti
E
Comune di Pietraperzia in persona del Sindaco con sede in Via San Domenico, 5 c.f. e P.I. 00107080863
- convenuto contumace
oggetto: opposizione ex att. 615 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art, 615 c.p.c. notificato in data 21-22-2411012014, xxx, ha convenuto innanzi al Giudice di Pace La Prefettura di Messina, il Comune di Pietraperzia e la Riscossione Sicilia S.p.a., proponendo opposizione, avverso la intimazione di pagamento a. 293xxx della somma complessiva di € 997,71, relativa alla cartella di pagamento a. 293 xxx, derivante da due verbali di violazione al C.CLS., l'uno redatto nell'anno 2006, con Ente impositore il Comune di Pietraperzia, l'altro redatto nell'anno 2007, con Ente impositore la Prefettura di Messina. 
Deduceva e chiedeva dichiararsi la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, ritenuto che tra la notifica della cartella di pagamento a. 293 2008 xxx, indicata nella data del 2/2/2009 e La notifica della successiva intimazione di pagamento, avvenuta il 30/09/2014, sono trascorsi più di cinque anni; con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto anticipazione, Il Comune di Pietraperzia nonostante ritualmente citato, non si è costituito.
Si costituiva in cancelleria la Prefettura di Messina deducendo che la notifica del verbale n. xxx del 24/5/2007 non era avvenuta, per "irreperibilità del destinatario-indirizzo inesistente'.
Alta prima udienza del 23/2/2015 si costituiva Riscossione Sicilia S p a deducendo la infondatezza della eccezione di prescrizione, ritenuta l'applicazione del termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 2953 c.c., come espresso dalla giurisprudenza, la quale ha statuito che: "il termine di prescrizione, rivestendo la cartello esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale" (Cass. Civile, sez. 111, 31.8.201 I sent. ii, 17877); chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste, con vittoria di spese del giudizio.
La causa veniva istruita mercé la produzione di documenti, ed alla prima udienza del 23/2/2015, precisate le conclusioni, il giudice la tratteneva per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si afferma la proponibilità della opposizione nella forma adottata, avendo come oggetto l'accertamento della sopravvenienza di fatti estintivi o modificativi del diritto alla riscossione, successivi alla formazione del titolo, come la prescrizione, e correttamente l'opponente ha impugnato la intimazione di pagamento, atto al quale è riconosciuto il potere di interrompere il decorso della prescrizione, con evidenti conseguenze in capo al suo destinatario.
Coerentemente le Sezioni Unite delta Suprema Corte, con la ordinanza n 10672/09, hanno precisato che "deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico".
Per cui, in forza del dettato dell'articolo 615 c.p.c. ("Quando si contesta il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dcli 'art. 27c.p.c"), dell'ari 27 c.p.c. ("Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui all'art. 615 e 619, è competente il giudice del luogo dell'esecuzione,.."), e dell'art. 26 c.p.c., il quale dispone che per l'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, vertendosi in materia di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., la competenza per materia valore e territorio è del giudice di pace adito.
Ciò detto, nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Fondata è l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito in proposito, che il termine di prescrizione è di cinque anni (cfr. Cass. Civ. sent. n. 1985 del 29,1,2014, Cass. Civ. sez. 11 sent. 28.118.3.2010, n. 5570).
Si precisa che la pronuncia della Cassazione citata dalla Riscossione Sicilia S.p.a. indica, il termine di
prescrizione in dieci armi, anziché in cinque, in quanto la Corte, investita sulla opposizione a pignoramento esattoriale presso il terzo INPS, ritenendo erroneamente che la pretesa sottostante fosse riferita a contributi previdenziali INPS, anziché a sanzioni del C.d.S., aveva indicato in dieci anni il termine prescrizionale, facendo, peraltro, espresso riferimento alla sentenza (Cass. 26161106), la quale sancisce che il termine di prescrizione della cartella di pagamento sia di dieci anni, ma relativamente a crediti previdenziali INPS, e per pretese tributarie.
Pertanto, ritenuto che, come espressamente indicato in seno alla intimazione di pagamento, la notifica della cartella n. 293 2008 xxx che la medesima presuppone, è avvenuta in data 21.12009, mentre la notifica di detta intimazione è avvenuta il 30/09/2014, si dichiara maturata la prescrizione del diritto alla esazione in capo agli Enti impositori, per violazione dell'art. 28 della legge a 689 del 1981, il quale "stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nei termine di cinque anni dai giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione, in quanto il diritto di credito della amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa la quale si pone come fonte della obbligazione,.." (Cass. Sez. 11, sent 14/3/2007, n. 5896.
Va detto per completezza, che la mancata costituzione in giudizio del Comune di Pielrapetzia e la irregolarità della notifica del verbale da parte della Prefettura di Messina, non avvenuta per irreperibilità / del destinatario-indirizzo inesistente, non hanno consentito agli Enti impositori di dimostrare la legittimità della iscrizione a ruolo delle somme richieste a mezzo di detti verbali, con la conseguenza prevista dal co. 5 dell'art. 201 del C.dS. il quale prescrive che: "L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tutti i convenuti, in solido, siccome responsabili delle irregolarità rilevate.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa n XXX,  accoglie la domanda e per l'effetto annulla la intimazione di pagamento n. 293 xxx, la cartella di pagamento a 293 2008 xxxed i verbali in esse presupposti.
Condanna in solido la Riscossione Sicilia Sp.a., in persona del legale rappresentante, la Prefettura di Messina in persona del Prefetto ed il Comune di Pietraperzia, in persona del Sindaco, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del procuratore dell'opponente ex art 93 cpc., in € xxx, di cui € xx,00 per spese ed il resto per competenze e onorario, oltre IVA e epa.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Catania il 26/2/2015.
Il giudice di Pace 
Avv. Gregorio Scuto

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