ATTO DI PIGNORAMENTO ESATTORIALE SU TFR - VIOLAZIONE DELL'ART. 545 C.P.C.

ATTO DI PIGNORAMENTO ESATTORIALE SU T.F.R.  
VIOLAZIONE DELL'ART. 545 C.P.C.
RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Maria Angela Chisari, Giudice Onorario del Tribunale di Catania, VI sez. civile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. XX/12 promossa
da XX nato a Catania il xxx, residente in xxx;
Rappresentato e difeso dall’avv. xxx
-opponente
contro
Serit Sicilia s.p.a. (già Montepaschi SERIT s.p.a. e SERIT SICILIA s.p.a.) Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Rappresentato e difeso dall’avv. xxx
- opposto
Contro
Presidenza della Regione Siciliana (Fondo Pensioni Sicilia), in persona del presidente pro tempore,
Rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Catania

Oggetto: opposizione all’esecuzione.

All’udienza del 12/12/14 parte opponente precisava le conclusioni, come da relativo verbale, e il Giudice, cui la causa era pervenuta dal Tribunale di Mascalucia, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 07/08/12, l’odierno attore proponeva opposizione all’atto di pignoramento presso terzi notificato dalla Serit Sicilia in virtù di diverse cartelle di pagamento con cui venivano pignorate le somme dovute dalla Regione Siciliana – Fondo Pensioni al suddetto opponente.
Deduceva che era stata pignorata una somma superiore al limite massimo di un quinto stabilito dalla legge, inoltre dichiarava di aver impugnato le cartelle di pagamento per omessa notifica e violazione delle norme circa il processo amministrativo.
Chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto impugnato e ordinarsi la riduzione del pignoramento.
Si costituiva in giudizio la Riscossione Sicilia s.p.a., deducendo la regolarità della procedura e della notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva, altresì, la Presidenza della Regione Siciliana, la quale dichiarava di aver operato correttamente, avendo accantonato il quinto della somma netta dovuta a titolo di TFR per il Sig. Chittari.
La causa perveniva in decisione a questo Giudice in data 12/12/14.
La domanda appare fondata in merito alla violazione dell’art. 545 c.p.c..
Risulta dagli atti che è stato accantonata e pagata alla Serit Sicilia la somma di € 36.897,73 pari al quinto della somma netta dovuta a titolo di buonuscita al xxx.
Invero la somma effettivamente erogata è stata inferiore a quella complessivamente dovuta.
Pertanto il quinto da accantonare andava calcolato sul versato ed era pari a € 15.676,46.
L’art. 545 c.p.c. è posto a tutela del lavoratore e del pensionato al fine di consentire allo stesso di conservare parte degli emolumenti per le proprie esigenze di vita. Detto bisogno viene tutelato solo calcolando il quinto su quanto effettivamente erogato.
Va altresì accolta l’opposizione in ordine all’avvenuta estinzione di parte del debito, giusto annullamento di due delle cartelle azionate.
La somma dovuta dal debitore andrà ridotta di quella portata dalle due cartelle annullate, ovvero 293 xxx  e 292 2009 xxx.
Per quanto concerne la mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento, l’opposizione deve qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, in quanto relativa alla regolarità formale del titolo.
Detta opposizione va considerata tardiva perché sollevata oltre il termine di venti giorni.
Come risulta dagli atti il pignoramento è stato notificato in data 29/05/12, invero l’opposizione è stata depositata il 07/08/12.
In ragione degli esiti del giudizio, condanna parte opposta Serit Sicilia s.p.a a rifondere all’opponente le spese di giudizio che liquida in € xxx, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Distrae le spese in favore dell’Avv. xxx ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie l’opposizione e dichiara parzialmente estinto il debito con riferimento alle somma portate dalle cartelle annullate 293 2005 xxx e 292 2009 xxxx.
- accoglie l’opposizione e dichiara illegittimo il pignoramento in ordine alla somma eccedente il quinto della buonuscita erogata, riducendo detto pignoramento a € 15.676,46;
- dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, perché tardiva.
Condanna l’opposto Serit Sicilia s.p.a a rifondere all’opponente le spese del giudizio che liquida in € xxx, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 02/04/15
Il G.O.T.
Avv. Maria Angela Chisari

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