IRPEF SULLE ABITAZIONI NON LOCATE

L’IRPEF SULLE ABITAZIONI NON LOCATE.




E’ stata nuovamente versata, per il periodo d’imposta 2013, l’Irpef sugli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune di residenza.

Mentre per il 2012 gli immobili tassati ai fini IMU, compresa la casa di residenza, sono stati esclusi dalla tassazione Irpef, per l’anno 2013:
-          l’abitazione principale e le relative pertinenze, esenti ai fini IMU (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9), hanno concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia, la deduzione dal reddito complessivo della loro rendita catastale, di fatto, non ha modificato il reddito imponibile;
-          gli immobili a uso abitativo non locati (categorie A1 – A11 escluso A10) situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale hanno concorso alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% del loro reddito
Per evidenziare la differenza si riporta il seguente esempio.
Ipotizziamo un contribuente con un reddito da lavoro dipendente pari, in entrambi gli anni, a euro 20.000 e con la seguente situazione patrimoniale:
-          abitazione principale con una rendita pari a euro 545,00
-          immobile A4 a disposizione con una rendita pari a euro 384,30
-          immobile A4 situato in un comune diverso da quello di residenza con una rendita pari a euro 99,75
Gli immobili, per il 2012, non producono alcun reddito. Per il 2013, invece, il reddito prodotto è pari a:
-          euro 572,00 per l'abitazione principale;
-          euro 256,00 per l'immobile a disposizione;
-          euro zero per l'immobile sito in un comune diverso dalla residenza.
Il reddito imponibile e l'imposta lorda quindi sono pari a:

2012
2013
Reddito lavoro dipendente
€ 20.000
€ 20.000
Reddito fabbricati
-
€ 828,00
Reddito complessivo
€ 20.000
€ 20.828
Oneri deducibili
-
€ 572,00
Reddito imponibile
€ 20.000
€ 20.256
Imposta lorda
€ 4.800
€ 4.869

I contribuenti, con un rilevante patrimonio immobiliare presente nello stesso comune in cui hanno la residenza, per il 2013 dunque, si sono visti aumentare la base imponibile e, di conseguenza, saldo e acconto Irpef.
La scelta di rendere imponibile solamente gli immobili situati nello stesso comune di residenza è criticabile perché spesso sono abitazioni ricevute in eredità pertanto, l’incremento del patrimonio immobiliare non deriva da un investimento di ricchezza accumulata. Quest’ultima, di solito, è destinata all’acquisto delle dimore di villeggiatura (mare e/o montagna) situate quindi in comuni diversi rispetto a quello di residenza.


dott.ssa Laura Lo Fermo
Dottore Commercialista 
in Piazza Armerina ( EN

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