Serit Sicilia non è legittimata alla riscossione dei tributi

La Serit Sicilia S.p.a. non è legittimata alla riscossione dei tributi.

Un nuovo interrogativo, una nuova vicenda mette in dubbio
la legittimazione della Serit Sicilia S.p.a.  alla riscossione dei tributi.

Lo sostiene, in una sentenza, che potrebbe determinare l'illegittimità dei pagamenti che venissero effettuati d'ora in poi dai cittadini, il giudice di pace di Palermo, che ha negato che la società abbia la qualifica di agente riscossione.


Lo scorso 10 aprile, il giudice di pace di Palermo , ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Alessandro Dagnino contro una cartella esattoriale della Serit Sicilia.
Il  giudice segue un articolato ragionamento che trae spunto dalla legge regionale 19 del 2005, istitutiva della Riscossione Sicilia spa (società pubblica incaricata dell'esazione dei tributi).
La legge prevede che questa la Riscossione Sicilia spa possa esercitare l'attività di riscossione attraverso una partecipata - la Serit Sicilia - a due condizioni.
  1. La società pubblica deve acquistare la maggioranza delle quote della sua controllata;
  2. La controllata deve avere partecipazioni azionarie nella controllante.
Il giudice di pace, ha rilevato come una delle due condizioni non si è realizzata in quanto la Serit non avrebbe provato in giudizio di avere acquistato le quote della sua controllante e pertanto non avrebbe la qualifica di agente di riscossione.

Tale sentenza comporterebbe che tutte le cartelle esattoriali, i provvedimenti di fermo amministrativo, le iscrizioni di ipoteche effettuati a decorrere dalla sentenza sarebbero illegittimi in quanto posti in essere da un soggetto incompetente.

"Ma l'effetto del provvedimento - spiega l'avvocato Dagnino - potrebbe estendersi anche al passato almeno per le attività di espropriazione forzata come le ipoteche, i fermi amministrativi e le vendite immobiliari compiuti dopo il 2005, anno di entrata in vigore della legge regionale. Diverso sarebbe, invece, il caso di chi ha pagato le cartelle esattoriali perché il rimborso in questo caso non sarebbe possibile".

In una nota la Serit Sicilia commenta: "La recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo - spiega il Direttore Generale della società, Antonio Finanze - ha creato inutile allarmismo, dannoso per quei cittadini che potrebbero essere erroneamente indotti a ritardare o peggio a omettere i pagamenti dovuti: ricordiamo perciò che l'inevitabile aggravio dei costi sarà a loro esclusivo carico".

"Serit Sicilia Spa è legittimata a riscuotere le imposte in Sicilia: infatti, già nel 2005 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 203/2005, operando secondo la previsione normativa. In particolare - spiega Finanze - i soci di Riscossione Sicilia Spa hanno ceduto una quota minoritaria delle loro azioni alla Banca Monte dei Paschi di Siena, unico socio di Montepaschi Serit Spa, concessionaria del servizio di riscossione in Sicilia fino al 30 settembre 2006; la predetta Banca ha, a sua volta, ceduto a Riscossione Sicilia Spa una quota maggioritaria delle sue azioni, realizzando così la fase transitoria della riforma, che si protrarrà fino al 31 dicembre 2010".
Strano che non lo abbia dimostrato al Giudice di Pace.

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